Cassazione Penale, Ordinanza n. 05477/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità del motivo unico e della memoria difensiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa alla definizione concordata della pena per la guida in stato di ebbrezza. Il ricorso era articolato in un solo motivo, qualificato come violazione di legge, ma la Corte rileva che le deduzioni erano del tutto generiche e prive sia delle ragioni di diritto sia dei dati di fatto necessari a sostenerle. Anche la successiva memoria difensiva è stata ritenuta aspecifica. La censura non consentiva dunque un effettivo controllo sulla decisività delle doglianze e non rispettava l'onere di specificità del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
È indicato come parametro dell'onere di specificità dei motivi di ricorso; la mancanza di ragioni di diritto e di dati di fatto rende il ricorso inammissibile.
art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza impugnata, relativo alla guida in stato di ebbrezza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, cioè contenere argomentazioni di diritto e riferimenti fattuali idonei a sorreggere la censura; doglianze generiche o meramente assertive determinano l'inammissibilità.
- Anche la memoria difensiva successiva al ricorso deve rispettare il requisito di specificità: se è anch'essa generica, non sana l'originario difetto del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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