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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23578/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale per guida in stato di ebbrezza e sostituzione di persona. In ricorso ha dedotto, con due motivi, vizio di motivazione e violazione di legge, contestando in particolare la prova del regolare funzionamento e dell'omologazione dell'etilometro utilizzato per l'accertamento alcolemico. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, ma riproponevano sostanzialmente le medesime doglianze già svolte in appello e già disattese.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo non deducibile in sede di legittimità, perché non avevano natura di critica argomentata al provvedimento impugnato e non si misuravano con le specifiche ragioni poste a base della decisione di appello. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 186 c.p.c.

    Non citato; il riferimento corretto nel testo è alla Corte costituzionale, sent. n. 186/2000, richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in assenza di ragioni di esonero, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla decisione impugnata, con confronto puntuale con le ragioni poste a base del provvedimento di merito.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre, in modo generico, le stesse censure già formulate in appello e già motivate come infondate dalla sentenza impugnata.
  • La denuncia di vizio di motivazione o violazione di legge non è ammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della decisione di secondo grado.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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