Cassazione Civile, Ordinanza n. 03739/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Prima dell'esame dei motivi, la Corte di cassazione ha verificato la procedibilità del ricorso. Dalla stessa narrazione del ricorrente risultava che la sentenza impugnata era stata notificata in data 9 febbraio 2021; tuttavia la relata di notificazione non era stata depositata agli atti, né dal ricorrente né dal controricorrente. Il ricorso per cassazione era stato notificato il 23 marzo 2021, dunque oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza (2 dicembre 2020). La Corte ha quindi ritenuto che, poiché il ricorrente aveva dichiarato l'avvenuta notifica della sentenza, sorgeva l'onere di depositare la sentenza munita della relata di notificazione ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; il mancato deposito comportava improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, nonostante la stessa notificazione fosse stata indicata dal ricorrente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La dichiarazione dell'avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso fa decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Quando la parte ricorrente dichiara di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare nel termine di legge copia della sentenza munita della relazione di notificazione; il mancato deposito determina improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare la sentenza con la relata di notificazione per consentire il controllo del termine breve di impugnazione.
- Il deposito della sentenza notificata è un adempimento funzionale a garantire il controllo officioso della tempestività del ricorso e la tutela del giudicato formale; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso quando la notifica della sentenza risulta allegata e il termine breve è astrattamente operante.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione del controricorrente.
- Il principio non è escluso dal fatto che la produzione della relata non sia stata effettuata neppure dalla parte resistente, ove la parte ricorrente abbia affermato la notificazione della sentenza e il ricorso sia stato proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione.
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