Cassazione Penale, Ordinanza n. 01505/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per una fattispecie collegata all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione alla legge n. 197 del 2022, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 avrebbe dovuto operare retroattivamente in suo favore. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto e sulla colpevolezza, contestando la ricostruzione della responsabilità e, in particolare, la riferibilità all'imputato della domanda anche a fronte di un'eventuale intermediazione del CAF. Con il terzo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, prevista dalla legge n. 197 del 2022, conserva la punibilità dei fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, con deroga non irragionevole alla lex mitior. Ha ritenuto non consentite le censure sul merito della responsabilità, perché già esaminate e disattese dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni del teste e della documentazione acquisita. Ha infine escluso che fosse deducibile in cassazione il mancato riconoscimento della particolare tenuità, richiamando la motivazione della Corte d'appello sulle modalità della condotta, sull'abitualità del comportamento, sulla personalità dell'imputato e sull'entità del danno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Costituiva la disposizione incriminatrice originariamente applicata; la sua abrogazione non è stata ritenuta retroattivamente favorevole per i fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, ma facendo salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.
art. 2, secondo comma, cod. pen.
Il principio di retroattività della lex mitior è stato ritenuto derogato dalla disciplina speciale, in modo non irragionevole.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
Richiamato come nuova incriminazione relativa agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.
Norma di conversione del d.l. n. 48 del 2023, richiamata insieme alla nuova fattispecie incriminatrice.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle modalità della condotta, dell'abitualità del comportamento, della personalità dell'imputato e dell'entità del danno.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice non comporta automaticamente retroattività favorevole quando il legislatore preveda espressamente la sopravvivenza della punibilità per i fatti commessi durante il periodo di efficacia della norma abrogata, purché la deroga al principio di lex mitior sia sorretta da una giustificazione non irragionevole.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre doglianze di merito già vagliate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dal giudice di appello, se il ricorso non contiene una specifica critica della decisione impugnata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve considerare non solo la gravità oggettiva della condotta, ma anche l'abitualità del comportamento, la personalità dell'agente e l'entità del danno; la sua esclusione è legittima quando tali elementi denotino una condotta non occasionale e non tenue.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata fonda la responsabilità su dichiarazioni testimoniali coerenti e riscontrate documentalmente, la mera contestazione della paternità formale dell'atto o dell'eventuale intermediario non è sufficiente a scalfire il giudizio di responsabilità se l'indicazione dei dati necessari alla domanda è riferibile all'imputato.
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