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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22302/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da una società francese contro un precetto di oltre due milioni di euro fondato sull'autodeterminazione di penali per asserita inosservanza di un ordine di inibitoria già emesso dal Tribunale di Torino. Il creditore aveva notificato il precetto eleggendo domicilio a Milano. La debitrice ha contestato il diritto alle penali nel merito e, in via processuale, ha sostenuto che la competenza per l'opposizione dovesse radicarsi a Torino, non a Milano, perché l'elezione di domicilio nel precetto sarebbe stata strumentale e valida solo se nel Comune prescelto vi fossero stati beni o crediti del debitore aggredibili; secondo la ricorrente, tale circostanza non era stata provata dalla creditrice. Con i quattro motivi di regolamento di competenza ha dedotto: 1) violazione degli artt. 19, 27 e 480 c.p.c., perché l'elezione di domicilio nel precetto non basterebbe di per sé a presumere la possibilità di esecuzione in quel luogo; 2) violazione degli artt. 19, 27, 115 e 480 c.p.c. per mancata considerazione della contestazione delle allegazioni avversarie; 3) violazione degli artt. 19, 27, 115, 116 e 480 c.p.c. per erronea valutazione della prova circa l'inesistenza di beni o crediti nel circondario di Milano; 4) violazione degli artt. 19, 26-bis, 27 e 480 c.p.c., sostenendo che, anche in presenza di terzi debitori a Milano, la competenza dovesse restare a Torino e che, per il debitore residente all'estero, il foro dell'esecuzione sarebbe legato al luogo dei beni o crediti direttamente staggibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: in linea di principio, quando il creditore elegge domicilio nel precetto ex art. 480, comma 3, c.p.c., il debitore opponente può contestare l'idoneità di quell'elezione a radicare il foro dell'opposizione e, in tal caso, grava sul creditore l'onere di dimostrare che nel circondario prescelto esistessero beni o crediti staggibili. Tuttavia, nel caso concreto, la decisione del Tribunale non è stata cassata perché esso aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione prodotta, l'esistenza di partner commerciali della debitrice con sede a Milano che potevano ragionevolmente essere suoi debitori, sicché l'elezione di domicilio era stata ritenuta idonea a radicare la competenza milanese. Il quarto motivo è stato respinto perché introdotto per la prima volta in sede di regolamento e, comunque, la Corte ha condiviso l'idea che, per l'esecuzione presso terzi contro un debitore residente all'estero, si applichi eccezionalmente il foro del tribunale del luogo in cui risiede il terzo pignorato. Le spese sono state rimesse al giudice del merito e la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Milano, con previsione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato come norma di competenza invocata nei motivi, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia

  • art. 26 c.p.c.

    indicato come foro generale dell'esecuzione forzata quando non opera la disciplina speciale dell'art. 26-bis c.p.c.

  • art. 26-bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che, nel caso di debitore residente all'estero, non opera la regola speciale e si torna al foro generale dell'esecuzione

  • art. 27 c.p.c.

    richiamato tra le norme di competenza nelle censure, senza autonoma portata decisiva nella motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    evocato per contestare la valutazione delle allegazioni e della prova, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ne esclude l'utilizzo per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 480, comma 3, c.p.c.

    l'elezione di domicilio o dichiarazione di residenza nel precetto è idonea a radicare la competenza del giudice dell'opposizione solo se il creditore dimostri che nel luogo prescelto poteva iniziare l'esecuzione forzata; in mancanza di prova, la competenza non si radica

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato per individuare l'espropriazione presso terzi quale forma esecutiva astrattamente praticabile sui crediti verso terzi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che sotto tale vizio non possono essere censurate le mere ricognizioni del fatto compiute dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

  • art. 32, comma 2, Convenzione di Bruxelles del 1968

    richiamato a conforto dell'idea che, se l'esecutato non è domiciliato nel territorio dello Stato richiesto, la competenza esecutiva si determina dal luogo dell'esecuzione

Massime di principio

  • Nel precetto, l'elezione di domicilio ex art. 480, comma 3, c.p.c. può radicare la competenza dell'opposizione solo se il creditore dimostri, ove l'elezione sia specificamente contestata, che nel circondario prescelto esistano beni o crediti del debitore aggredibili in via esecutiva.
  • L'onere della prova circa l'idoneità dell'elezione di domicilio a collegare il procedimento al foro prescelto grava sul creditore procedente, non sul debitore opponente.
  • La valutazione circa l'esistenza di crediti o beni pignorabili nel luogo indicato nel precetto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • Ai fini della competenza territoriale esecutiva è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di crediti o di altri beni staggibili in astratto, con individuazione del relativo fatto genetico, non essendo necessario provare già in questa fase l'effettiva e positiva riuscita dell'espropriazione.
  • In tema di esecuzione presso terzi contro un debitore residente all'estero, la soluzione preferibile è l'applicazione del foro del tribunale del luogo in cui risiede il terzo pignorato, in deroga alla regola speciale ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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