Cassazione Penale, Ordinanza n. 06277/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di sostituire la pena pecuniaria di euro 425,00, inflitta con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendola tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 459, comma 1-ter, c.p.p. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, pur proposta oltre quel termine, la richiesta sarebbe comunque proponibile in executivis ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre il lavoro di pubblica utilità, ma solo quello di revocare la pena sostitutiva in caso di violazione, mentre la sostituzione può essere disposta anche con il decreto penale di condanna. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come termine oltre il quale la richiesta di sostituzione non può essere utilmente proposta; la Corte non ne amplia l'applicazione in sede esecutiva sulla base della disciplina invocata dal ricorrente.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
prevede che il lavoro di pubblica utilità possa essere disposto anche con il decreto penale di condanna e attribuisce al giudice dell'esecuzione soltanto il potere di revoca della pena sostitutiva in caso di violazione, non quello di applicarla in sede esecutiva.
richiamato in relazione al decreto penale di condanna e al giudizio di esecuzione, senza ulteriori specificazioni nel testo.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità deve rispettare il termine previsto per la relativa proposizione; non può essere introdotta in sede esecutiva se la disciplina speciale non attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di applicarla.
- Quando una norma speciale consente l'applicazione del lavoro di pubblica utilità "anche con il decreto penale di condanna", la competenza del giudice dell'esecuzione resta limitata alla sola revoca della misura in caso di violazione, non alla sua originaria concessione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono manifestamente infondate perché contrastano con il chiaro tenore letterale della disposizione invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06159/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06164/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06170/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06212/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06214/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06231/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →