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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06277/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di sostituire la pena pecuniaria di euro 425,00, inflitta con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendola tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 459, comma 1-ter, c.p.p. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, pur proposta oltre quel termine, la richiesta sarebbe comunque proponibile in executivis ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre il lavoro di pubblica utilità, ma solo quello di revocare la pena sostitutiva in caso di violazione, mentre la sostituzione può essere disposta anche con il decreto penale di condanna. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 459, comma 1-ter, c.p.p.

    indicato come termine oltre il quale la richiesta di sostituzione non può essere utilmente proposta; la Corte non ne amplia l'applicazione in sede esecutiva sulla base della disciplina invocata dal ricorrente.

  • art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    prevede che il lavoro di pubblica utilità possa essere disposto anche con il decreto penale di condanna e attribuisce al giudice dell'esecuzione soltanto il potere di revoca della pena sostitutiva in caso di violazione, non quello di applicarla in sede esecutiva.

  • c.p.p.

    richiamato in relazione al decreto penale di condanna e al giudizio di esecuzione, senza ulteriori specificazioni nel testo.

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità deve rispettare il termine previsto per la relativa proposizione; non può essere introdotta in sede esecutiva se la disciplina speciale non attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di applicarla.
  • Quando una norma speciale consente l'applicazione del lavoro di pubblica utilità "anche con il decreto penale di condanna", la competenza del giudice dell'esecuzione resta limitata alla sola revoca della misura in caso di violazione, non alla sua originaria concessione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono manifestamente infondate perché contrastano con il chiaro tenore letterale della disposizione invocata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali

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