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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18669/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli per varie ragioni: per Carlo Tommaselli si è dedotta violazione di legge processuale e vizio di motivazione per presunta inesistenza di prova circa la sua cointeressenza nel traffico di stupefacenti (dubbio sul titolo della riscossione di somme: "gabella" o dividendo); per Rosario Marra si è censurata la carenza e inidoneità della prova dichiarativa a fondamento del concorso in estorsione (contrasto temporale tra date di detenzione e date dichiarate dalla persona offesa; dichiarazioni indirette e imprecise di un teste); per Antonio Marigliano si è dedotta violazione e falsa applicazione della legge penale e processuale, omessa valutazione di prova decisiva e travisamento del fatto con riguardo all'attendibilità dei testi (fratelli Paolella) e con riferimento al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e difetto di specificità. In particolare ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione puntuale della sentenza impugnata e cercassero in realtà una rivalutazione di merito (valutazione della prova e della credibilità dei testi), materia non sindacabile in cassazione salvo vizi manifesti della motivazione. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità per carenza di autosufficienza in relazione alla mancata allegazione di documenti comprovanti periodi di detenzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento ai limiti formali dei motivi di impugnazione introdotti per cassazione (riferimento alla disciplina dei motivi di ricorso)

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Articolo invocato dai ricorrenti (violazione di legge processuale e motivazione) e utilizzato dalla Corte per delimitare i profili deducibili in cassazione: la violazione di regole di giudizio non vale automatico vizio se non ricondotta a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a censure di travisamento del fatto e della prova; la Corte ricorda che tali doglianze sono ammissibili solo se emerge manifesta illogicità o contraddittorietà

  • art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

    il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

    La Corte richiama che il giudice di rinvio ha i medesimi poteri e l'onere di motivare in ordine ai singoli punti specificati nella sentenza di rinvio; tuttavia ciò non autorizza la Corte di cassazione a sopportare motivi generici o non correlati alla motivazione impugnata

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La norma sui criteri di valutazione delle prove è richiamata per precisare che eventuali violazioni non costituiscono automaticamente motivo deducibile quale nullità: le doglianze sulla valutazione dell'attendibilità vanno dettagliate e ricondotte ai vizi di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente rispetto all'obbligo di allegare al ricorso i documenti necessari affinché la cancelleria formi correttamente il fascicolo per Cassazione; la mancata allegazione può rendere inammissibile la censura documentale per difetto di autosufficienza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare ciascun ricorrente a euro 3.000

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Citata per evidenziare che la novella processuale del 2006 non ha mutato la natura del controllo di legittimità in Cassazione: resta esclusa la rivalutazione del fatto e della credibilità dei testi salvo vizi manifesti della motivazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Riferita in relazione alla determinazione equa della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi chiaramente con le ragioni e la motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o che ignorano il dispositivo e la ratio della sentenza sono inammissibili.
  • La Corte di cassazione non è un giudice del fatto: non può rivedere la valutazione della prova o la credibilità dei testimoni salvo che emergano vizi della motivazione manifesti, contraddittori o tali da imporre diversa soluzione.
  • Le doglianze sulla violazione della regola di giudizio (art. 192 c.p.p.) devono essere ricondotte ai vizi di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.; non possono essere sollevate in modo generico come 'violazione di legge processuale' senza indicare dove la sentenza sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Se la censura riguarda documenti o periodi di detenzione, il ricorrente deve allegare al ricorso la documentazione probatoria necessaria per l'idoneità e l'autosufficienza del motivo; la mancata allegazione può causare l'inammissibilità.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito ha i poteri di revisione e l'onere di motivare sui punti indicati dalla Cassazione, ma la sua diversa valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o non autosufficienti può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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