Cassazione Penale, Ordinanza n. 39885/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo corretto l’inquadramento del fatto come furto aggravato dai mezzi fraudolenti e non come truffa. Ha quindi confermato le statuizioni di merito e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Trieste aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine nei confronti di due imputati: uno condannato per due reati uniti dal vincolo della continuazione e l’altra per uno solo dei capi. I fatti riguardavano una vicenda di cambio di denaro: secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l’imputato aveva posto in essere raggiri e artifizi per adescare le vittime, presentandosi per effettuare il cambio di €10.000 in banconote di piccolo taglio e per la consegna di €20.000 a titolo di caparra; poi, quando era in compagnia delle persone offese, sottraeva la busta con il denaro dalle mani della proprietaria e fuggiva. Con l’unico motivo di ricorso veniva dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) nel diverso reato di truffa ex art. 640 c.p., sostenendosi che la condotta non integrasse furto aggravato dai mezzi fraudolenti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in ipotesi di impossessamento repentino del denaro dopo una manovra fraudolenta di adescamento o dopo una fase preparatoria finalizzata al trasferimento del bene, si configura furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non truffa, quando l’impossessamento avviene come usurpazione unilaterale e precede un effettivo atto dispositivo consapevole della vittima.
Norme richiamate
richiamato come qualificazione giuridica invocata dai ricorrenti per ricondurre il fatto alla truffa, ma ritenuta non corretta perché la condotta integra furto aggravato dai mezzi fraudolenti
norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Integra furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non truffa, la condotta di chi utilizzi raggiri o artifizi per avvicinare la vittima e poi si impossessi repentinamente del denaro, dandosi alla fuga, quando l’apprensione del bene avvenga come sottrazione unilaterale.
- Ai fini della distinzione tra truffa e furto, è decisivo verificare se tra la condotta fraudolenta e il conseguimento del bene si inserisca un effettivo atto di disposizione della vittima; in mancanza di tale atto, e in presenza di un’immediata usurpazione del bene, la fattispecie resta nel furto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese con motivazione logica e completa dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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