Cassazione Penale, Sentenza n. 43662/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che aveva ammesso il detenuto al regime di semilibertà. Il Procuratore Generale ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis, commi 1 e 1-bis, e 50 ord. pen.: avendo il reato in esecuzione natura ostativa (omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416-bis c.p.), il Tribunale avrebbe dovuto motivare espressamente e puntualmente sulla sussistenza o meno delle condizioni ostative previste da tale disciplina, valutando l'eventuale collaborazione, l'impossibilità o inutilità della stessa e la rescissione di ogni legame con la criminalità organizzata, prendendo in particolare conto il contenuto della nota della D.D.A. di Palermo del 23/6/2022. Il ricorrente ha dedotto che la motivazione impugnata era generica e insufficiente rispetto a questi specifici obblighi.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice della sorveglianza ha l'obbligo di motivare puntualmente, quando ricorra un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, se e in quale misura gli elementi prodotti dall'istante superano la preclusione prevista dalla norma, anche alla luce degli atti investigativi (es. nota della D.D.A.). Nel caso di specie la motivazione si è limitata a formule generiche sulla regolarita della condotta e sulla partecipazione al trattamento, senza esprimersi in termini concreti e specifici sulla collaborazione o sulla rescissione dei legami con la criminalità organizzata. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio che dia adeguata motivazione in ordine ai profili ostativi.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen. (commi 1 e 1-bis)
La norma stabilisce una causa di preclusione per l'accesso a benefici penitenziari quando il detenuto è condannato per reati ostativi (tra cui quelli di matrice mafiosa). Il giudice di sorveglianza è obbligato a verificare e motivare se gli elementi prodotti dimostrino la collaborazione del detenuto ovvero l'impossibilita o l'inutilita della stessa, o la rescissione di ogni rapporto con la criminalità organizzata; tale verifica richiede motivazione puntuale e richiamo degli elementi probatori specifici.
Richiama i principi generali relativi alla concessione delle misure alternative e alla valutazione prognostica del giudice, confermando l'obbligo di motivazione specifica sulla base degli elementi emersi nel trattamento individualizzato del condannato.
Individua l'aggravante e la disciplina dei reati di associazione mafiosa; nel caso concreto l'omicidio aggravato è stato ricondotto alla fattispecie collegata alla criminalità organizzata, facendo rientrare il caso tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis.
Massime di principio
- Quando il detenuto è condannato per reati 'ostativi' ai sensi dell'art. 4-bis, il giudice della sorveglianza deve motivare espressamente e puntualmente il superamento della preclusione; non sono sufficienti affermazioni generiche sulla buona condotta o sulla partecipazione al trattamento.
- Sull'istante grava l'onere di prospettare elementi specifici idonei a dimostrare la collaborazione ovvero la sua impossibilita/irrilevanza o la cessazione dei legami con la criminalità organizzata; il giudice deve valutare e documentare l'efficacia di tali elementi.
- Le valutazioni del giudice devono tener conto anche delle osservazioni o note della Direzione Distrettuale Antimafia e di altri atti investigativi: tali rilievi non possono essere ignorati o trattati in modo meramente formale.
- In caso di motivazione carente sul punto ostativo, l'atto di ammissione al beneficio sarà annullabile e la decisione dovrà essere riesaminata con un giudizio che espliciti l'analisi dei presupposti previsti dalla legge.
- La discrezionalità del giudice nella valutazione prognostica non è illimitata: essa richiede una motivazione fondativa che colleghi i risultati del trattamento individuale e gli elementi probatori alla conclusione adottata.
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