Cassazione Penale, Sentenza n. 28748/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis (lett. a), b) e c) Ord. pen.). Il ricorrente contestava la legittimità e la motivazione del provvedimento: denunciava violazioni di norme costituzionali (artt. 2, 27 comma 3, 34 Cost.) e processuali (artt. 125 comma 3, 178 comma 1 lett. c) c.p.p.) nonché degli artt. 14-bis e 14-quater Ord. pen.; sosteneva che l'ordinanza non aveva adeguatamente motivato il nesso funzionale tra la sottrazione di specifici oggetti (televisore, fornellino individuale, armadio con ante, specchio) e le esigenze di ordine e sicurezza, che molti oggetti non erano idonei ad essere utilizzati come armi, e che la collocazione per sei mesi in cella spoglia avrebbe violato i principi di umanità e dignità e diritti fondamentali (anche diritto all'informazione). Chiedeva di sollevare contrasto con precedente prassi del Tribunale di Sorveglianza che richiede motivazioni puntuali sull'idoneità dei beni sottratti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure svolgessero valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha adeguatamente motivato la misura sulla base della reiterazione e gravità delle infrazioni disciplinari, che attestano la pericolosità e la capacità del detenuto di turbare l'ordine interno e di avvalersi della soggezione degli altri detenuti. Ha considerato congrua la sottrazione degli arredi non strettamente necessari come mezzo funzionale per ridurre le occasioni di contatto e la possibilità di nuove condotte violente. Ha affermato la compatibilità tra il regime 41-bis e la sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Regola il regime di sorveglianza particolare per detenuti le cui condotte compromettono la sicurezza o l'ordine dell'istituto; l'applicazione è giustificata dalla reiterazione e gravità di infrazioni disciplinari che mostrano la capacità del detenuto di arrecare pregiudizio
Prevede limiti e motivazioni specifiche per le misure restrittive; secondo il giudice l'assenza di una motivazione 'pezzo per pezzo' non è sempre censurabile quando la descrizione delle condotte mostra la funzionalità delle restrizioni
art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354
Regime di detenzione differenziata finalizzato a interrompere i collegamenti esterni; la Corte conferma la compatibilità tra 41-bis e 14-bis, essendo il primo di natura 'anticollegamenti' e il secondo di natura disciplinare
artt. 27 comma 3 e 34 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di umanità della pena e al diritto all'informazione; la Corte ritiene che tali principi non siano stati violati dalla motivazione e dalle misure adottate quando giustificate da reiterate condotte pericolose
art. 125 comma 3 e art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte considera le censure come questioni di fatto non ammissibili o infondate in sede di legittimità
art. 2 e art. 27 Cost.; art. 3 CEDU
Principi di dignità umana e divieto di trattamenti inumani o degradanti evocati dal ricorrente; la Corte valuta il rispetto di tali principi alla luce della proporzionalità e della funzione preventiva delle misure disciplinari
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata con condanna a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sorveglianza particolare non può limitarsi a rimesse di fatto: occorre prospettare questioni di diritto chiare (violazione di legge o vizio motivazionale specifico) per evitare l'inammissibilità
- La reiterazione e la gravità di infrazioni disciplinari costituiscono base sufficiente per l'applicazione dell'art. 14-bis: il giudice di legittimità accetta valutazioni del giudice di merito che descrivono comportamenti violenti e intimidatori come idonei a compromettere ordine e sicurezza
- La sottrazione di arredi e oggetti non necessariamente 'armi' può essere ritenuta giustificata se funzionalmente collegata a ridurre le occasioni di contatto e la possibilità di nuove condotte violente; la motivazione non richiede sempre una disamina 'pezzo per pezzo' quando la dinamica comportamentale è documentata
- Il regime 41-bis è compatibile con misure disciplinari come la sorveglianza particolare: i due istituti rispondono a finalità diverse (neutralizzare collegamenti esterni vs. contenere condotte interne)
- Per contestare la motivazione relativa alla privazione di beni, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di un reale nesso funzionale tra l'oggetto sottratto e il rischio concreto; mere affermazioni generiche sul carattere innocuo degli oggetti sono spesso insufficienti
- Esiste un rischio concreto di condanna per spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: valutare attentamente la fondatezza e la natura delle censure prima di proporre appello in Cassazione
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