Cassazione Civile, Ordinanza n. 26794/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una donna, mentre partecipava a una sagra in una piazza comunale, cadde a causa di un tombino non adeguatamente livellato e riportò una frattura al gomito sinistro. Dopo negoziazione assistita, agì contro il Comune chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado fu accertata la responsabilità esclusiva del Comune e liquidato il danno; in appello, invece, la Corte territoriale ritenne che la danneggiata avesse concorso nella causazione del fatto nella misura del 50%, applicando l'art. 1227 c.c. e riducendo proporzionalmente il risarcimento. La soccombente propose ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione/falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e vizio motivazionale, contestando la ricostruzione della propria condotta e la sussistenza del concorso di colpa; con il secondo dedusse violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe mal valutato le prove e reso una motivazione insufficiente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero una violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile, ma mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, già esaminati in modo dettagliato dalla Corte d'appello. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata superava ampiamente il minimo costituzionale e che il richiamo alla motivazione "insufficiente" o "contraddittoria" non è più configurabile nel vigente art. 360 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è richiamata come responsabilità oggettiva, esclusa solo dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato/terzo avente efficienza causale esclusiva o concorrente, valutata secondo i criteri dell'art. 1227 c.c.
La condotta colposa del danneggiato può ridurre o escludere il risarcimento se incide causalmente sull'evento dannoso; nel caso concreto la Corte d'appello ha ravvisato un concorso di colpa del 50%.
Il ricorso non può fondarsi su una censura di motivazione "insufficiente" o "contraddittoria" secondo il vecchio testo del n. 5; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione del fatto.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. non ricorre quando la censura mira solo a contestare il ragionamento valutativo del giudice sulle prove, e non un vero travisamento del fatto probatorio.
art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta ben al di sopra del minimo costituzionale, quindi non apparente né nulla.
Richiamato nel procedimento di definizione anticipata, poi condivisa dal collegio.
La ricorrente è stata condannata anche a una somma equitativa per responsabilità processuale aggravata.
Disposta ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il custode risponde in via oggettiva sulla base del nesso causale tra cosa e danno; la prova liberatoria consiste nel caso fortuito o nella condotta del danneggiato/terzo che assuma efficacia causale esclusiva o concorrente.
- La condotta del danneggiato che interagisca con la cosa va valutata in concreto alla luce del dovere di ragionevole cautela: quanto più il pericolo era prevedibile e superabile con ordinarie cautele, tanto maggiore può essere il peso del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti attuali dell'art. 360 c.p.c.; non è più proponibile la deduzione di motivazione semplicemente insufficiente o contraddittoria come autonomo motivo di ricorso.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede un vero travisamento del fatto probatorio, non la mera contestazione del percorso logico seguito dal giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie.
- Una motivazione che dia conto, in modo coerente e intellegibile, della ricostruzione dei fatti e delle ragioni della decisione supera il sindacato di legittimità, se non è meramente apparente o logicamente insanabile.
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