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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16944 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale - Art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Presupposto - Soccombenza dell'Amministrazione finanziaria - Soccombenza parziale - Sufficienza - Art. 29 del d.l. n. 216 del 2011 - Efficacia retroattiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto legittimo l'accertamento sintetico ai fini IRPEF e ILOR per il 1983, fondato su presunti incrementi patrimoniali derivanti da finanziamenti e acquisti di partecipazioni societarie. Il motivo decisivo riguardava però l'applicazione del condono automatico previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40 del 2010, come interpretato autenticamente dall'art. 29 del D.L. n. 216 del 2011. La contribuente sosteneva che la lite, pendente da oltre dieci anni, fosse definibile poiché l'Amministrazione finanziaria era risultata parzialmente soccombente nel primo grado e tale soccombenza era stata confermata, anzi aggravata, nei gradi successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che, per l'accesso alla definizione automatica delle liti pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, era sufficiente la soccombenza anche parziale dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado, purché la decisione non fosse stata successivamente riformata in senso favorevole all'Amministrazione. La norma interpretativa del 2011, avente efficacia retroattiva, era applicabile anche se l'udienza e il dispositivo erano anteriori alla sua entrata in vigore, poiché il giudizio risultava ancora pendente. La sentenza impugnata è stata cassata, il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuto condono e le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 2-bis, lett. a), D.L. n. 40 del 2010, convertito dalla L. n. 73 del 2010

    Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale [...] sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

    La norma prevedeva la definizione automatica delle liti tributarie pendenti da oltre dieci anni presso la Commissione Tributaria Centrale, al ricorrere delle condizioni relative alla soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 29, comma 16-decies, D.L. n. 216 del 2011, convertito dalla L. n. 14 del 2012

    Nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

    La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva. È sufficiente la soccombenza anche parziale dell'Amministrazione nel primo grado, purché non vi sia stata una successiva riforma favorevole all'Amministrazione.

  • Art. 28, comma 2, D.P.R. n. 636 del 1972

    Disciplina il deposito del dispositivo delle decisioni della Commissione Tributaria Centrale. La Corte ha ritenuto che la regola ordinaria sull'irrilevanza delle modifiche normative intervenute tra dispositivo e motivazione non prevalga quando sopravviene una norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente.

  • Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico utilizzato dall'Amministrazione per ricostruire il reddito della contribuente sulla base di spese e investimenti incompatibili con il reddito dichiarato. La questione di merito è rimasta assorbita dall'estinzione del giudizio per condono.

  • Art. 2697 c.c.

    Riguarda la ripartizione dell'onere della prova, invocata dalla contribuente per sostenere di aver documentato l'origine delle somme investite. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, poiché il giudizio è stato definito per condono.

Massime di principio

  • Nelle liti tributarie pendenti da oltre dieci anni davanti alla Commissione Tributaria Centrale, la definizione automatica prevista dal condono può operare anche quando l'Amministrazione finanziaria sia stata solo parzialmente soccombente nel primo grado.
  • La condizione essenziale è che la soccombenza dell'Amministrazione nel primo grado non sia stata successivamente riformata in suo favore; una conferma o un ulteriore esito sfavorevole nei gradi successivi soddisfa il requisito.
  • Una norma qualificata come interpretazione autentica si applica retroattivamente alle controversie non definitivamente esaurite, anche se alcuni atti processuali sono anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Quando il giudizio viene dichiarato estinto per condono, le questioni sostanziali sull'accertamento, sull'onere della prova e sulla documentazione prodotta non vengono normalmente esaminate.
  • La verifica dell'applicabilità di un condono processuale richiede di controllare congiuntamente la durata della lite, l'organo presso cui essa pende, l'eventuale esclusione delle istanze di rimborso e l'esito dei precedenti gradi di giudizio.

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