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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31480/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per evasione. Nel ricorso ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge, lamentando in particolare l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione non è però entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta tardivamente: la sentenza d'appello, depositata nei termini indicati, aveva fatto decorrere il termine di impugnazione, ormai spirato alla data del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano per tardività. La Corte ha calcolato il decorso del termine per impugnare dalla data di deposito della sentenza di appello e ha concluso che il ricorso, proposto il 27 febbraio 2025, era oltre il termine massimo ricavabile anche considerando la proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice del delitto oggetto di conferma nelle sentenze di merito; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato tardivo.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato per verificare l'eventuale maggiore termine di impugnazione; anche applicandolo, il ricorso risulta comunque tardivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile e non consente l'esame dei motivi di merito.
  • Nel calcolo della tempestività dell'impugnazione va considerata la data di deposito della sentenza e l'eventuale disciplina speciale sul termine per proporre ricorso; se anche il termine più favorevole è spirato, l'impugnazione resta tardiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo diversa valutazione, di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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