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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15165/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui le veniva contestato un maggior reddito di capitale detenuto all’estero, e un atto di contestazione con irrogazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Gli atti derivavano da un PVC della Guardia di Finanza che aveva ricostruito l’esistenza di un conto corrente presso banca svizzera, poi trasferito in una società estera. La contribuente sosteneva di non essere la reale titolare delle somme, affermando di aver agito solo come delegata della società e richiamando anche un provvedimento penale di archiviazione a suo favore; inoltre deduceva che il fratello avesse abusato della sua firma in bianco per gestire il patrimonio estero. L’Agenzia, costituendosi, resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la sentenza d’appello fosse nulla per motivazione solo apparente/per relationem e per omessa pronuncia sulla titolarità o disponibilità delle somme all’estero, punto decisivo sia per la pretesa impositiva sia per le sanzioni RW.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della contribuente, ritenendo inammissibili entrambi i motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, e perché formulati in un contesto di doppia conforme senza la necessaria dimostrazione della diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, osservando che la sentenza di appello era affetta da nullità per motivazione per relationem non autosufficiente e per mancata esplicitazione delle ragioni della decisione sulla questione centrale della titolarità o mera disponibilità delle somme estere, con contraddizione non sciolta tra esclusione del maggior reddito e conferma delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi formalmente ricondotti alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o all’omesso esame di un fatto decisivo sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano a una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    quinto comma, ratione temporis applicabile

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 4 d.l. 167/1990

    È richiamato dalla contribuente per contestare la ripresa a tassazione connessa ai capitali detenuti all’estero e alla pretesa riferibilità delle somme alla sua persona.

  • art. 5, comma 2, d.l. 167/1990

    È invocato quale parametro della contestazione relativa alle somme detenute all’estero e alla compilazione del quadro RW.

  • art. 36 c.p.c.

    Rileva nel rilievo di nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente, in relazione alla struttura della decisione d’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato sia per dedotta omessa pronuncia sia per la necessità che il giudice si pronunci sui punti decisivi devoluti con l’appello.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla valutazione delle prove e alla titolarità/disponibilità delle somme estere.

  • art. 111 Cost.

    È evocato a sostegno del vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 21-bis d.lgs. 74/2000

    La Corte osserva incidentalmente che, anche applicando il nuovo regime, la pronuncia penale richiamata non avrebbe efficacia riflessa nel giudizio tributario nel caso concreto.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È menzionato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
  • La pronuncia penale non produce automaticamente effetti nel giudizio tributario: il giudice tributario conserva un autonomo potere-dovere di valutazione delle risultanze del processo penale.
  • Nelle controversie tributarie sulle attività estere, la questione decisiva della titolarità o della mera disponibilità delle somme deve essere affrontata in modo espresso, poiché incide sia sulla ripresa a tassazione sia sull’obbligo di compilazione del quadro RW.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamata è già passata in giudicato oppure se il giudice recepisce e valuta in modo autonomo e autosufficiente le ragioni richiamate; in difetto, la sentenza è nulla per motivazione apparente.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica e confronta specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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