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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32940/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione, dichiarando prescritti i reati contestati ai capi A) e B), assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo C) e confermando la responsabilità per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. 74/2000, relativo all'indicazione fraudolenta di dati nella dichiarazione IVA per l'anno 2014, presentata nella qualità di titolare di una ditta individuale. Il ricorrente ha articolato tre motivi: con i primi due ha contestato l'attendibilità dei dati risultanti dal cosiddetto spesometro, sostenendo che tali dati non consentissero di determinare con certezza il reddito imponibile e la responsabilità penale; con il terzo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le prime due censure riproponevano questioni di fatto già esaminate dalla Corte territoriale e miravano a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione d'appello, fondata sulle comunicazioni dello spesometro relative alle fatture emesse dalla ditta e ricevute dagli operatori economici, senza ragioni per ritenere falsi tali dati. Secondo la sentenza, proprio tali risultanze consentivano di accertare l'omessa indicazione dell'imposta effettivamente dovuta e l'evasione di un ulteriore importo IVA pari a 188.903 euro. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di elementi negativi, tra cui la precedente commissione del medesimo reato e la prosecuzione, nel 2016, dell'attività di commercio di rottami ferrosi senza autorizzazione, con ulteriore condotta di evasione totale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati o comunque non ammissibili i motivi proposti. Le doglianze sulla prova e sull'attendibilità dello spesometro sollecitavano una rivalutazione del merito probatorio e non evidenziavano vizi della motivazione censurabili in cassazione. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi favorevoli e su precedenti condotte fiscalmente illecite. L'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    La norma è richiamata quale fattispecie tributaria contestata per l'indicazione infedele nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2014.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di elementi negativi; dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per la concessione.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    La riforma richiamata ha inciso sui criteri di valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    La legge di conversione è richiamata in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa di non colpevolezza, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti quando la motivazione della decisione di merito sia congrua, coerente e non manifestamente illogica.
  • In materia di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni dell'accertamento tributario, ma può utilizzare gli elementi induttivi valorizzati in quella sede come dati probatori, purché li valuti autonomamente e li coordini con elementi di riscontro idonei a confermare l'esistenza della condotta criminosa.
  • Le comunicazioni contenute nello spesometro possono concorrere alla prova dell'infedeltà della dichiarazione e dell'imposta effettivamente dovuta quando risultino attendibili e siano coerenti con le operazioni imponibili documentate.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante il richiamo all'assenza di elementi positivi e alla presenza di significativi elementi negativi; il solo stato di incensuratezza non impone la concessione delle attenuanti.
  • La reiterazione di condotte della stessa natura e la prosecuzione di attività economiche irregolari possono costituire elementi negativi idonei a escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

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