Ordinanza n. 1895/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 5600 del 2025: Per quanto riguarda introduttivo: annullamento il ricorso di A. Provvedimento di cui alla Nota prot. n. 0064624 del 20/06/2025 notificato in data 26/06/2025, con cui il Comune di Caserta ha rigettato l’istanza di condono ex Legge n.47/1985 prot.n. 5903 del 26/03/1986; B. Parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le provincie di Caserta e Benevento prot. 10343 del 11/03/1999, mai comunicato e/o conosciuto al ricorrente; C. Provvedimento del Comune di Caserta definitivo di diniego emesso nelle more del giudizio; D. una agli atti, preordinati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STELLATO MICHELE il 23\12\2025 : per l’annullamento di: A. Provvedimento prot. n. 1588 del 12/09/2025, notificato in data 02/10/2025, del Comune di Caserta di dinego dell’istanza di condono ex Legge n.47/1985 acquisita al prot.n. 5903 del 26/03/1986 per parere contrario della Soprintendenza per i beni ambientali artistici e storici; B. Parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le provincie di Caserta e Benevento prot. 10343 del 11/03/1999; C. una agli atti, preordinati, connessi e consequenziali tra cui C.1. Provvedimento di cui alla Nota prot.n.96230 del 26/09/2025 nella parte in cui prevede il ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile sito in Casertavecchia via del Castello angolo via della Pineta, gestito dalla ditta M.S. Ristorazione S.r.l.s., censito al NCEU al foglio 9 p.lle 221,441 e 442; D. Provvedimento definitivo del Comune di Caserta avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi emesso nelle more del giudizio. quanto al ricorso n. 7280 del 2025: di: A. Provvedimento prot. n. 91590 del 12/09/2025, notificato in data 02/10/2025, del Comune di Caserta di dinego dell’istanza di condono ex Legge n.724/1194 acquisita al prot.n. 7860 del 01/03/1995 per parere contrario della Soprintendenza per i beni ambientali artistici e storici per mancata integrazione documentale; B. Parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le provincie di Caserta e Benevento prot. 10343 del 11/03/1999; C. una agli atti, preordinati, connessi e consequenziali tra cui C.1. Comunicazione prot. n. 0064632 del 20/06/2025, con cui il Comune di Caserta ha avviato il procedimento di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990 dell’istanza di condono ex Legge n.724/1994 prot.n. 7860 del 01/03/1995; C.2. Provvedimento di cui alla Nota prot.n.96230 del 26/09/2025 nella parte in cui prevede il ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile sito in Casertavecchia via del Castello angolo via della Pineta, gestito dalla ditta “M.S. Ristorazione S.r.l.s., censito al NCEU al foglio 9 p.lle 221,441 e 442; D. Provvedimento definitivo del Comune di Caserta avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi emesso nelle more del giudizio.. quanto al ricorso n. 3302 del 2026: per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 112 resa in data 25/03/2026 dal Dirigente del III Settore del Comune di Caserta, notificato ai ricorrenti in pari data, con cui si ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni, di una serie di opere insistenti sugli immobili siti in Caserta, Frazione Casertavecchia, alla Via del Castello angolo Via della Pineta, ed individuati al N.C.E.U. al foglio 9, p.lle 221, 441, 442; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di condono edilizio e ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate in Casertavecchia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e tutorie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti i ricorsi nn. 5600/2025, 7280/2025 e 3302/2026 per la loro evidente connessione. I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi del Comune di Caserta relativi a istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, il parere negativo della Soprintendenza del 11 marzo 1999, gli atti connessi e l'ordinanza dirigenziale n. 112 del 25 marzo 2026, con cui è stata ordinata la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere insistenti su immobili siti in Casertavecchia. Dalle censure dedotte emerge la contestazione della legittimità del parere soprintendentizio, dei dinieghi di condono e dell'ordine demolitorio, anche in relazione alla pretesa riconducibilità delle opere ai titoli edilizi del 1979 e all'autorizzazione del 1987.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati. In particolare, ha rilevato che i dinieghi di condono conseguono al parere negativo della Soprintendenza, ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo alla natura dei vincoli gravanti sull'area e all'incompatibilità del manufatto con le caratteristiche architettoniche e monumentali del borgo. Quanto all'ordinanza di demolizione, il TAR ha ritenuto che essa riguardi opere prive di un titolo edilizio legittimante e diverse da quelle oggetto della licenza edilizia del 1979 e dell'autorizzazione del 1987, limitate a opere di pavimentazione, ripristino delle murature e posizionamento di una zanzariera, senza autorizzare la creazione dei volumi attualmente esistenti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 1.500,00 in favore del Comune e per euro 1.500,00 in favore della Soprintendenza; sono state compensate nei confronti dell'interventore ad opponendum.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta dal TAR per l'assenza di un fumus boni iuris favorevole.
Riguarda l'istanza di condono edilizio oggetto di diniego da parte del Comune.
Riguarda l'ulteriore istanza di condono edilizio oggetto di diniego.
È richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'istanza di condono.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti impugnati può essere negata quando le censure non evidenziano un fumus boni iuris favorevole e i provvedimenti risultano sorretti da una motivazione prima facie sufficiente.
- Il parere negativo della Soprintendenza in materia di condono edilizio è prima facie adeguatamente motivato quando richiama la natura dei vincoli gravanti sull'area e l'incompatibilità del manufatto con le caratteristiche architettoniche e monumentali del contesto tutelato.
- Un ordine di demolizione può essere cautelarmente confermato quando riguarda opere prive di titolo edilizio legittimante e non coincidenti con quelle effettivamente autorizzate da precedenti titoli edilizi, i quali non possono essere interpretati come autorizzazione alla realizzazione di volumi ulteriori non espressamente assentiti.
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