Ordinanza n. 2567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. Dal testo emerge che le censure dedotte in primo grado riguardavano la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22, comma 1, del T.U.I., nell'ambito della disciplina dei flussi di ingresso. L'appellante contestava quindi, in via cautelare, gli atti o comportamenti delle amministrazioni dell'interno connessi alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro. Il testo non esplicita ulteriori specifici vizi di legittimità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris nella fase a cognizione sommaria. Ha rilevato che le censure dedotte in primo grado dovranno essere esaminate adeguatamente dal TAR nella sede di merito, ma che allo stato non presentano elementi di concreta fondatezza. In particolare, ha considerato documentalmente emergente la mancata instaurazione ab origine del rapporto di lavoro, circostanza ritenuta sufficiente a fondare l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 22, comma 1, del T.U.I., anche in ragione del carattere imperativo della disciplina normativa sui flussi di ingresso. Il Collegio ha inoltre revocato, limitatamente alla fase cautelare d'appello, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in primo grado, per manifesta infondatezza dell'appello cautelare. Le spese della fase d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 22, comma 1, d.lgs. 286/1998 (T.U.I.)
La mancata instaurazione ab origine del rapporto di lavoro è stata ritenuta sufficiente, nella fase cautelare, a escludere la sussistenza dei presupposti per l'ingresso per lavoro subordinato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della misura di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata instaurazione ab origine del rapporto di lavoro può essere valutata come elemento sufficiente, allo stato degli atti, per escludere il fumus boni iuris della domanda fondata sui presupposti dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. 286/1998.
- La disciplina normativa sui flussi di ingresso per lavoro subordinato ha carattere imperativo; pertanto, l'ingresso non può essere autorizzato in assenza dei relativi presupposti sostanziali.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus nella fase sommaria non preclude l'esame pieno delle censure da parte del giudice di merito.
- La manifesta infondatezza dell'appello cautelare può giustificare la revoca, limitatamente alla relativa fase processuale, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente disposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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