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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29954/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva riconosciuto responsabile. Dal testo emerge che i motivi investivano, in modo ritenuto generico e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate, il giudizio di responsabilità, la configurabilità dei reati ascritti, la sua imputabilità, la ritenuta continuazione tra le fattispecie contestate, il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa, inoltre, ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano generici e meramente reiterativi di questioni già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile; il diniego era già stato motivato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie tale assenza di colpa è esclusa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La deduzione in cassazione di questioni relative a responsabilità, configurabilità del reato, imputabilità, continuazione, trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche e particolare tenuità del fatto richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle stesse doglianze non è sufficiente.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando la sentenza di merito abbia già affrontato e confutato le censure con argomentazioni esenti da vizi, il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per una nuova e generale rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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