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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18723/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ai compensi spettanti a un difensore per attività svolta in due giudizi, uno dei quali di lavoro. Il tribunale, decidendo nel rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, ha revocato il decreto e rideterminato il dovuto, calcolando i compensi della causa di lavoro non sul valore indicato nella domanda introduttiva (84.000 euro), ma sull’importo di 17.000 euro risultante dalla successiva transazione, ritenuto valore effettivo della controversia; ha inoltre ridotto il compenso per la fase di trattazione assumendo che vi fosse stata solo una trattazione molto breve e nessuna istruttoria. L’avvocato ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi due ha denunciato la violazione dell’art. 5 d.m. 55/2014 per avere il tribunale liquidato i compensi sul valore transatto e non sul valore della domanda, sostenendo che, trattandosi di domanda di pagamento di somma determinata, il valore andava desunto dalla richiesta iniziale; con il terzo e il quarto ha censurato la violazione dell’art. 4 d.m. 55/2014 e l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il giudice avesse erroneamente escluso il rilievo dell’attività processuale svolta in udienza quale attività istruttoria/fase istruttoria ai fini della liquidazione.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il tribunale si fosse discostato dalla regola per cui, nella liquidazione dei compensi dovuti dal cliente, in presenza di domanda avente valore determinato, il parametro è il valore della domanda al momento iniziale della lite e non la somma poi conseguita con la transazione, salvo la verifica se la somma domandata sia manifestamente diversa dal valore effettivo della controversia. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo, chiarendo che il d.m. 55/2014 prevede una fase di trattazione che comprende anche l’attività istruttoria in senso ampio e che, quindi, il tribunale non aveva violato la norma nel liquidare unitariamente tale fase pur in assenza di istruttoria in senso stretto. L’ordinanza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    individua il rito applicato al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per compensi professionali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i primi tre motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    indica il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il quarto motivo.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    "al valore corrispondente all'entità della domanda"

    ai fini della liquidazione dei compensi a carico del cliente, il valore va normalmente rapportato alla domanda introduttiva; il valore effettivo della controversia può rilevare solo previa verifica della manifesta divergenza rispetto al valore presunto.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    la fase di trattazione comprende anche attività istruttorie in senso ampio, non limitandosi all’istruttoria in senso stretto; il compenso per la fase spetta se la fase è effettivamente svolta.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato come criterio di determinazione del valore della causa quando esso sia dichiarato in modo determinato nella domanda.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato come attività processuale dedotta dal ricorrente a sostegno dell’avvenuto svolgimento di attività nella fase istruttoria.

  • art. 423 c.p.c.

    richiamato come ulteriore attività processuale dedotta dal ricorrente a sostegno dell’avvenuto svolgimento di attività nella fase istruttoria.

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali dovuti dal cliente, se la domanda introduttiva ha un valore determinato, il valore della controversia va riferito alla domanda iniziale e non alla somma poi definita con transazione sopravvenuta.
  • Il criterio del valore effettivo della controversia può essere utilizzato solo quando la somma domandata risulti manifestamente diversa dall’effettivo interesse economico sostanziale, non quando il valore della pretesa sia già determinato in modo preciso.
  • Ai fini del d.m. 55/2014, la fase di trattazione comprende anche l’attività istruttoria in senso ampio; non è necessario che vi sia istruttoria in senso stretto perché il relativo compenso sia considerato nella liquidazione unitaria della fase.
  • La valutazione della complessità della fase processuale deve muovere dalla definizione normativa delle attività comprese nella fase stessa, non dalla sola presenza o assenza di prove costituende.
  • In tema di compensi forensi, il giudice deve applicare il criterio di liquidazione coerente con il valore della causa così come emerge all’inizio del giudizio, salvo specifiche ragioni normative per discostarsene.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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