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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04298/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito della sentenza impugnata resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per omessa valutazione di riscontri negativi alle dichiarazioni della persona offesa; con il secondo motivo contestava l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. La Corte di cassazione rileva che, nel caso concreto, le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute attendibili e riscontrate da intercettazioni telefoniche, da elementi bancari e dalle dichiarazioni del fratello della persona offesa, sicché la motivazione della Corte territoriale non era censurabile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, lo qualifica manifestamente infondato perché fondato su una ricostruzione ermeneutica in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola probatoria dettata per le dichiarazioni del testimone indiretto o per quelle che richiedono riscontri ex comma 3; possono essere poste a base della responsabilità penale purché il giudice verifichi con particolare rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, motivando adeguatamente.

  • art. 644, comma 5, n. 4, c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta correttamente applicata; le tesi difensive erano in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, senza necessità di applicare l'art. 192, comma 3, c.p.p., purché il giudice svolga una verifica rigorosa della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità del racconto e dia adeguata motivazione.
  • La presenza di riscontri esterni, anche indiretti, come intercettazioni, dati bancari o dichiarazioni di terzi, rafforza la tenuta della motivazione e rende difficilmente censurabile in cassazione la valutazione di merito sull'attendibilità della persona offesa.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesti un'aggravante mediante interpretazioni incompatibili con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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