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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09146/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno e tre mesi di reclusione per la cessione di cocaina, ritenuta commessa in concorso e in continuazione ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 110 c.p. e dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo deduceva un vizio di motivazione sia sull'affermazione della responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, lamentando in modo generico l'insufficienza dell'argomentazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico: il ricorrente si era limitato a enunciare violazioni di legge e vizi di motivazione senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del petitum, limitandosi a formule assertive e non autosufficienti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la continuazione tra più episodi di cessione di stupefacente

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di cocaina in ipotesi di lieve entità

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    impone l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    la sua inosservanza, per genericità dei motivi, comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici: non è sufficiente enunciare, in modo generico e assertivo, un vizio di motivazione o una violazione di legge senza sviluppare una critica puntuale alla decisione impugnata.
  • La genericità dei motivi, intesa come mancanza di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione, integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può applicare l'art. 616 c.p.p. e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da argomentazioni concrete e specifiche, non essendo sufficiente una contestazione meramente formulaica della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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