Cassazione Penale, Sentenza n. 4651/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 5/05/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Salerno che le aveva applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., rifiutando una misura alternativa più ampia (affidamento in prova) per la residua pena di 2 anni relativa a condanne per reati commessi nel 2007 e 2010. Deduce due motivi: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 47 Ord. pen.), sostenendo che il giudice ha valutato in modo apodittico il rischio di recidiva non tenendo conto della non gravità degli episodi, del lungo periodo trascorso, dell'impegno sociale (associazione "Terra mia"), di una proposta di lavoro e dell'assenza di collegamenti con ambienti criminali; contesta inoltre che il Tribunale abbia fatto riferimento a un episodio del 2016 non riscontrato nei carichi pendenti; (2) vizio di motivazione perché il giudice avrebbe affermato senza adeguata argomentazione l'esistenza di elementi negativi per l'affidamento in prova.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Conferma che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente applicato i principi relativi alle misure alternative (artt. 47 ss. Ord. pen.), valutando la prognosi di reinserimento con riferimento ai reati commessi, ai precedenti, alle informazioni di polizia e agli esiti dell'indagine socio-familiare. Il Tribunale aveva rilevato, tra l'altro, una segnalazione dei Carabinieri di Angri del 25/03/2021 relativa a un deferimento per molestie e minacce nel 2016, elemento che giustificava la scelta di una misura alternativa di contenuto limitato (detenzione domiciliare) per consentire ulteriori monitoraggi. La ricorrente non ha allegato documenti comprovanti gli impegni sociali o l'offerta di lavoro richiamati, rendendo inidonea la censura sulla motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter
Le norme disciplinano le misure alternative alla detenzione; la loro applicazione richiede una prognosi ragionevole di reinserimento sociale basata su elementi quali il reato commesso, i precedenti, le pendenze processuali, le informazioni di polizia e l'indagine socio-familiare. La Corte conferma che, in presenza di elementi indicativi di rischio di recidiva, è legittimo optare per misure di contenuto più limitato (es. detenzione domiciliare) al fine di monitorare la condotta.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la sanzione è stata applicata in ragione della manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere misure alternative più favorevoli (es. affidamento in prova) il soggetto deve dimostrare, con documenti allegati al ricorso, un'effettiva e attuale evoluzione positiva della propria vita (lavoro, impegno sociale, assenza di rapporti criminosi).
- Il giudice di sorveglianza valuta la prognosi di reinserimento sulla base di elementi oggettivi: reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia e risultato dell'indagine socio-familiare; anche fatti successivi alla condanna (se documentati) rilevano ai fini della valutazione.
- La presenza di segnalazioni o deferimenti recenti, anche se non convertiti in condanne, può giustificare l'adozione di misure alternative dal contenuto più restrittivo (es. detenzione domiciliare) per consentire un monitoraggio della condotta.
- La doglianza sulla carenza motivazionale in Cassazione richiede che il ricorrente indichi e alleghi gli atti o documenti dai quali desume l'errore motivazionale; altrimenti il ricorso è inammissibile per mancata autosufficienza delle censure.
- Il criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è operativo: non è illegittimo che il giudice conceda inizialmente misure meno ampie quando permangono elementi di rischio, rimandando a successivi monitoraggi e valutazioni.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la documentazione probatoria prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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