Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 643/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pv Baricella S.R.L il 19/12/2022: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. NONCHÉ per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, vale a dire delle seguenti fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE alle ricorrenti: - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pv Baricella S.R.L il 9/6/2023: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. NONCHÉ per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti notificati in data 12/12/2022, vale a dire delle seguenti fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE alle ricorrenti; per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti secondi motivi aggiunti, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, pubblicata il 6 aprile 2023, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/23/143-23.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti di produzione” e del suo Allegato A, - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PV BARICELLA S.R.L il 28\4\2025 : per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti terzi motivi aggiunti, vale a dire delle fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE di cui al Foliario, NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti notificati il 5/6/2023, vale a dire: - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, pubblicata il 6 aprile 2023, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/23/143-23.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti di produzione” e del suo Allegato A, - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti notificati in data 12/12/2022, vale a dire delle fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE come specificate in epigrafe NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PV BARICELLA S.R.L il 4\5\2026 : con i presenti quarti motivi aggiunti per l’annullamento previa sospensione cautelare delle diffide di pagamento, delle fatture e delle comunicazioni di compensazione, conseguenziali e applicative dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con tutti i successivi ricorsi per motivi aggiunti, ritualmente inviate a far data dal 17/2/2026 dal GSE alle Società ricorrenti in relazione alle precedenti fatture già impugnate e di ogni ulteriore diffida, fattura, comunicazione di compensazione o richiesta di pagamento emessa a far data dal 17/02/2026 e fino alla data odierna, come quantificati e documentati in narrativa e depositati in atti NONCHÉ per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto

Giustizia amministrativa202202709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, nonché fatture, avvisi e comunicazioni di compensazione e pagamento emessi dal GSE in attuazione della disciplina sul recupero dei ricavi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, il relativo documento di consultazione, gli atti del GSE di inclusione nel perimetro applicativo dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, le successive fatture e richieste di pagamento del GSE, nonché la deliberazione ARERA n. 143/2023/R/EEL e gli ulteriori atti applicativi, comprese diffide, fatture e comunicazioni di compensazione emesse dal GSE dal febbraio 2026. È stata chiesta anche la sospensione cautelare degli atti esecutivi e applicativi. Il pregiudizio è stato prospettato come rischio di compromissione della stabilità economica dei portafogli di investimento cui appartengono le società, qualificate come SPV, e come incidenza negativa delle compensazioni sulla gestione finanziaria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando al merito l'approfondimento delle eccezioni pregiudiziali, il Collegio ha rilevato che è quantomeno dubbia la diretta impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle fatture, degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni di compensazione del GSE, nonché la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente documentato e specificamente riferito alla situazione patrimoniale e finanziaria di ciascuna società il pregiudizio dedotto, essendo stato allegato in termini generici con riferimento alla stabilità dei portafogli. Ha osservato che, considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare conosciuto, gli operatori qualificati avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili. Ha infine considerato reversibile il pregiudizio economico, poiché le somme eventualmente riscosse potrebbero essere recuperate in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico delle società ricorrenti, per euro 1.000 oltre accessori in favore del GSE e euro 1.000 oltre accessori in favore di ARERA.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'insussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa degli interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, attuati dalle deliberazioni ARERA impugnate e dagli atti applicativi del GSE.

  • commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Sono richiamati quale ulteriore quadro normativo di riferimento della deliberazione ARERA n. 143/2023/R/EEL.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando gli atti impugnati consistono in fatture, avvisi di pagamento o comunicazioni di compensazione adottati dal gestore in attuazione di una disciplina regolatoria, la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo possono costituire questioni pregiudiziali da riservare alla fase di merito; la loro dubbia configurabilità può concorrere al rigetto della tutela interinale.
  • Il periculum in mora deve essere allegato e documentato in modo concreto, attuale e soggettivizzato rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria di ciascun ricorrente; non è sufficiente il richiamo generico alla possibile compromissione della stabilità economica di un portafoglio o di un gruppo di investimento.
  • La prevedibilità nel tempo delle pretese economiche dell'amministrazione e la conoscibilità del quadro normativo e regolatorio impongono all'operatore professionale qualificato di predisporre adeguate misure gestionali e organizzative; l'omessa adozione di tali misure indebolisce la dimostrazione del periculum cautelare.
  • Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale tende a essere considerato reversibile, e quindi inidoneo a fondare la tutela cautelare, quando le somme eventualmente riscosse possano essere restituite o recuperate in caso di esito favorevole del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.