Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36891/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 21 novembre 2025, relativa al reato di evasione ex art. 385 c.p. Con i primi due motivi ha denunciato, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata prevalenza di queste sulla recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi non erano deducibili per la prima volta in cassazione: la questione dell’art. 131-bis c.p. non era stata specificamente sollevata in appello e, poiché la disposizione era già in vigore al momento della decisione impugnata, il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi d’ufficio in assenza di una specifica richiesta. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti anche manifestamente infondati e reiterativi: la Corte d’appello aveva motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e la neutralità o irrilevanza di quelli indicati dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere invocata per la prima volta in cassazione se l’art. 131-bis c.p. era già in vigore quando fu deliberata la sentenza impugnata; in mancanza di una specifica richiesta, il giudice di merito non deve pronunciarsi d’ufficio.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.

    La disposizione preclude la deduzione per la prima volta in cassazione della questione relativa alla particolare tenuità, quando la norma era già vigente alla data della decisione impugnata.

  • art. 385 c.p.

    I primi due motivi di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione da parte dei giudici di merito, ex officio, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non sono consentiti in questa sede, non avendo rappresentato previamente oggetto di specifica deduzione in appello.

    La decisione menziona l’evasione quale reato cui si riferiva la richiesta di applicazione della particolare tenuità, ma non enuncia una distinta interpretazione degli elementi costitutivi dell’art. 385 c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte territoriale (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza), in conformità con l'incontrastato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, ha congruamente giustificato il diniego delle invocate attenuanti facendo riferimento all'assenza di elementi positivamente valorizzabili e sottolineando la neutralità e irrilevanza di quelli prospettati dalla difesa.

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica l’assenza di elementi favorevoli da valorizzare e spiega perché quelli prospettati dalla difesa sono neutrali o irrilevanti.

  • art. 99 c.p.

    Il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia, rispettivamente, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, oltre che reiterativi di profili di censura giù dedotti in appello, risultano anche manifestamente infondati.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, confermando la motivazione della Corte d’appello sul diniego delle attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La questione dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando l’art. 131-bis c.p. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata; se non vi è una specifica richiesta, il giudice di merito non ha l’obbligo di pronunciarsi d’ufficio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua quando il giudice dà conto dell’assenza di elementi positivamente valorizzabili e della neutralità o irrilevanza degli elementi prospettati dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.