Cassazione Penale, Sentenza n. 2712/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, deducendo: (1) incompetenza territoriale perché l'attività sarebbe prevalente nelle Marche; (2) omissione di autonoma valutazione degli elementi indiziari rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero; (3) carenza di gravi indizi circa la partecipazione di Meconi all'associazione di cui all'art. 74 e dell'esistenza della stessa; (4) illegittima applicazione della presunzione di attualità delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., nonostante l'arresto precedente; (5) inesistenza di concreto pericolo di fuga, contestando l'uso di generiche connessioni con la Spagna.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il tribunale ha ritenuto competente l'autorità di L'Aquila perché la sede operativa e la programmazione dell'associazione erano riconducibili al magazzino di Colleatterrato (Teramo), dove venivano custodite le partite di droga, svolti incontri e organizzati i rifornimenti. Ha ritenuto valida l'autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari, che ha motivato distintamente per capo e per indagato, e ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione di Meconi all'associazione (ruolo organizzativo, importazioni, gestione forniture, ruoli differenziati). Ha inoltre ritenuto non superata la presunzione di attualità delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., alla luce del perdurante ruolo di Meconi, della operatività del gruppo e dei suoi legami con spacciatori e con la Spagna; il pericolo di fuga è stato considerato fondato. Per effetto del rigetto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma che punisce il traffico illecito di stupefacenti; utilizzata come riferimento per i reati-fine contestati e per l'individuazione degli episodi di spaccio e importazione attribuiti a Meconi
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Prevede l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'associazione si valuta sulla base dell'operatività concreta (approvvigionamenti, ruoli differenziati, deposito, gestione piazze di spaccio) e che per determinare la competenza territoriale rileva il luogo in cui si è manifestata l'operatività e la direzione del sodalizio
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per determinate fattispecie associative/criminali; la Corte ha ritenuto che non sia stata superata da Meconi per assenza di elementi di dissociazione e per la persistente operatività e collegamenti del gruppo
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prescrive la motivazione delle ordinanze cautelari e l'autonoma valutazione degli elementi; la Corte ha affermato che è rispettata anche in caso di richiamo ad altri atti purché il giudice compia un effettivo vaglio distinto per capo e per singola posizione e spieghi la rilevanza degli elementi
Norma che disciplina gli effetti del rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio a adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento; la decisione dispone l'invio degli atti per le formalità prescritte
Massime di principio
- Per le associazioni criminali (art. 74 DPR 309/1990) la competenza territoriale può essere determinata dal luogo in cui si è concretamente manifestata l'operatività (depositi, riunioni, direzione), non solo dal luogo di residenza degli indagati
- Il giudice cautelare deve svolgere un'autonoma motivazione per ciascuna posizione e per ciascun capo: è però sufficiente che il provvedimento compia un effettivo vaglio degli elementi decisivi, anche richiamando altri atti, purché la rilevanza di tali elementi sia esplicitata
- La prova dell'esistenza di un vincolo associativo può fondarsi su facta concludentia (approvvigionamenti ripetuti, ruoli differenziati, deposito, gestione di piazze di spaccio)
- La presunzione di attualità delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, può essere superata solo con elementi concreti di dissociazione o di cessazione dell'attività; il mero arresto anteriore o il tempo trascorso non è di per sé sufficiente
- In impugnazione per cassazione contro provvedimenti cautelari il ricorrente ha l'onere di allegare il provvedimento genetico e la richiesta del P.M. integrali per consentire il controllo sulla presunta omissione di autonoma valutazione
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