Cassazione Civile, Sentenza n. 23484/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva presso terzi promossa dalle resistenti per rinuncia delle creditrici. L'Angelini deduceva, tra gli altri motivi: carenza originaria del titolo esecutivo (la sentenza di appello da cui derivava il precetto non era passata in giudicato, essendovi ricorso per cassazione); formazione di un giudicato esterno in suo favore per mancata impugnazione incidentale da parte delle creditrici; inapplicabilità della transazione del 25/02/2010 e violato patto di rinuncia alle esecuzioni; omissione di valutazione della compensazione parziale (€ 1.454,74) comunicata dalle resistenti; vizi procedurali connessi al deposito delle conclusionali e repliche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non sul merito delle questioni sostanziali, ma per difetto di integrazione del contraddittorio: il terzo pignorato (la società Unipolsai S.p.A.) non era stato chiamato a partecipare alle fasi di merito, pur essendo parte necessaria nell'opposizione all'esecuzione presso terzi. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, perché decida il merito nel corretto contraddittorio e liquidi le spese in base alla condotta delle parti e all'esito complessivo.
Norme richiamate
Norma applicata per la cassazione per difetto di integrazione del contraddittorio quando è mancata la partecipazione del terzo pignorato, ordine di rinvio al giudice di merito per nuovo esame con integrazione del contraddittorio.
Riferita nella discussione sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata: la questione è se l'efficacia esecutiva delle sentenze restitutorie sia subordinata al passaggio in giudicato (orientamento giurisprudenziale contrastato, modifiche legislative richiamate).
legge 26 novembre 1990, n. 353
Richiamata per la modifica intervenuta sull'art. 336 c.p.c.; la Corte osserva che la questione dell'efficacia esecutiva dopo la modifica richiede valutazione, ma non è stata deciso il merito nelle presenti ragioni di cassazione.
Norma sul giudicato richiamata dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato esterno formatosi con la pronuncia del Tribunale di Fermo; la Corte non ha però deciso sul punto sostanziale, avendo cassato per difetto di contraddittorio.
Richiamato in relazione alla disciplina della transazione e alla presunta inadempienza delle controparti rispetto alla rinuncia alle esecuzioni; la valutazione sostanziale resta demandata al giudice nel nuovo contraddittorio.
Invocato in relazione alla compensazione: il ricorrente lamentava omesso riconoscimento della compensazione parziale; la Corte ha rinviato la decisione al merito con integrazione del contraddittorio.
Richiamato nella censura di nullità per mancata delibazione delle conclusioni e repliche; la Corte non ha risolto il profilo meramente procedurale e ha deciso per la cassazione per difetto di terzo pignorato.
Richiamato con riferimento alle regole sul deposito degli atti difensivi prima dell'udienza di precisazione; il ricorrente contestava l'errata indicazione delle scadenze telematiche, ma la Corte ha ritenuto pregiudiziale il difetto di contraddittorio.
Cass. Sez. Un., sent. 9 maggio 1991, n. 5186 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata dal ricorrente come orientamento che subordinerebbe l'efficacia esecutiva di alcune sentenze al passaggio in giudicato; la Corte ha richiamato che la questione non è stata decisa in questa sede per la prevalenza della problematica del contraddittorio.
Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533 (giurisprudenza)
Precedente della Corte che afferma la necessità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione presso terzi; principio applicato per cassare la decisione impugnata.
Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861 (giurisprudenza)
Principio richiamato secondo cui la valutazione sulla necessità dell'integrazione del contraddittorio va fatta ex ante in relazione alle domande, non ex post in base all'esito della lite.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione presso terzi il terzo pignorato è parte necessaria: la sua mancata chiamata al giudizio determina, in linea di principio, la nullità della decisione di merito e la conseguente cassazione ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio per nuovo esame.
- La valutazione sulla necessità di integrare il contraddittorio si effettua ex ante, in base alle domande e alle posizioni giuridiche dedotte, e non in base all'esito finale della controversia.
- Se sussiste difetto di contraddittorio verso il terzo pignorato il giudice di legittimità non decide i profili sostanziali (es. esecutorietà del titolo, compensazione, efficacia della transazione), rimettendoli al giudice di merito che assicuri il contraddittorio completo.
- Le questioni relative all'esecutorietà di una sentenza non passata in giudicato (e alla conseguente richiesta di restituzione) richiedono specifico esame di merito e possono essere influenzate dalle modifiche normative e dalla consolidata giurisprudenza; in mancanza del terzo nel giudizio tale esame non può essere valido.
- Per far valere compensazioni, transazioni o eccezioni relative al titolo esecutivo è necessario allegare e depositare la documentazione probatoria in modo chiaro e tempestivo: la mancata produzione può comportare la non valutazione dell'eccezione, salvo che il giudice di merito, correttamente costituito, ritenga diversamente.
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