Cassazione Civile, Sentenza n. 23366/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n.1833/2017 della Corte d'appello di Ancona, che aveva confermato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato il 24.9.2008 per inadempimento della Berizoschi, con sua condanna alla restituzione della caparra e riduzione del risarcimento danni. La ricorrente denunciava, in cinque motivi, omissione di pronuncia sulla richiesta di cancellazione della trascrizione dell'azione di adempimento, errata valutazione dell'inadempimento e mancata comparazione dei comportamenti delle parti ai sensi dei principi di correttezza e buona fede (violazione artt.1175,1176,1375,1455 c.c.), contestava l'ammissibilità del mutamento di domanda dell'attore (adempimento -> risoluzione) e poneva questioni relative alla liquidazione delle spese di merito e di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata dalla ricorrente in appello, di cancellazione della trascrizione della domanda di adempimento ex art.2932 c.c. (vizio di omessa pronuncia, art.112 c.p.c.). Ha inoltre ritenuto errata e contraddittoria la motivazione del giudice di merito che aveva attribuito la mancata stipulazione del definitivo esclusivamente alla Berizoschi senza procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti delle parti, tenendo conto degli interessi manifestati e della gravità degli inadempimenti (dovere di cooperazione e buona fede contrattuale). I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti (terzo perché posterius all'accertamento che sarà svolto in sede di rinvio; quarto e quinto perché riguardano statuizioni accessorie). La sentenza impugnata è cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame (anche per la liquidazione delle spese di merito e di cassazione).
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che sussista vizio per omessa pronuncia quando il giudice di appello non decide sulla richiesta di cancellazione della trascrizione avanzata dalla resistente in appello.
art. 2932 c.c.
Riferita all'azione di adempimento con richiesta di trascrizione; la cassazione osserva che la Corte territoriale ha dato atto dell'abbandono della domanda di adempimento ma non ha deciso sulla richiesta di cancellazione della relativa trascrizione.
art. 183 c.p.c.
La Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile il mutamento della domanda ai sensi di tale norma; la Corte di cassazione ha però ritenuto la questione (terzo motivo) assorbita in ragione del rinvio.
artt. 1175, 1176, 1375, 1455 c.c.
Richiamati come principi relativi al comportamento obbligatorio delle parti, correttezza e buona fede e adempimento delle obbligazioni. La Cassazione ha richiamato l'obbligo di valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti delle parti in presenza di inadempienze reciproche.
art. 1453 c.c.
Norma sulla risoluzione per inadempimento, richiamata in relazione alla mutata domanda di risoluzione; la questione collegata è stata dichiarata assorbita.
art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese processuali; le censure sulla quantificazione e compensazione delle spese in appello sono state ritenute accessorie e pertanto assorbite dal rinvio.
art. 1475 c.c.
Richiamato nel ragionamento sulla scelta del notaio: la Corte ha rilevato che di regola la scelta del notaio spetta all'acquirente (onere delle spese), e che la designazione diversa da parte del venditore può avere rilievo ma deve essere valutata nella comparazione della gravità dell'inadempimento.
Massime di principio
- Se in un contratto con prestazioni corrispettive entrambi i contraenti denunciano inadempimenti, il giudice deve comparare unitariamente i comportamenti e valutare quale inadempimento sia più grave e abbia maggiormente alterato il sinallagma; la responsabilità non può essere decisa limitandosi a singoli atti isolati.
- La mancata pronuncia su una richiesta espressa delle parti costituisce vizio rilevante di omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c. e può determinare la cassazione della sentenza.
- La richiesta di cancellazione della trascrizione di una domanda (es. domanda di adempimento ex art.2932 c.c.) deve essere esaminata e decisa dal giudice se tempestivamente formulata; l'abbandono in concreto della domanda da parte dell'attore non esime il giudice dall'esaminare la relativa richiesta di cancellazione.
- Il mutamento della domanda in corso di processo (da adempimento a risoluzione) può essere ammissibile ex art.183 c.p.c., ma la valutazione della ammissibilità e dell'impatto sul contraddittorio va considerata caso per caso; questioni sull'ammissibilità possono risultare assorbite se connesse a valutazioni che saranno nuovamente svolte dopo il rinvio.
- La designazione del notaio è generalmente prerogativa dell'acquirente (art.1475 c.c.) e una diversa indicazione da parte del venditore può incidere sulla valutazione della gravità dell'inadempimento, ma va valutata in termini di effettiva idoneità a impedire l'adempimento e di possibile emendabilità secondo il principio di buona fede.
- Questioni relative alla liquidazione delle spese sono accessorie rispetto alla decisione di merito e possono essere decise in sede di rinvio dopo che il merito è stato nuovamente esaminato.
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