Cassazione Civile, Sentenza n. 23418/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Parrella impugnava la vendita (atto pubblico 16/10/2003, rep. 103.362) sostenendone la simulazione e chiedendo la risoluzione della scrittura privata del 14/04/2003 (e patto aggiunto 01/02/2007) nonché restituzione del terreno, rilascio delle opere e risarcimento danni. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda per inesistenza della notifica di integrazione del contraddittorio nei confronti della Settingiano 2 S.n.c. (ritenuta litisconsorte necessaria) perché la società risultava "cessata" nel registro per mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese. In appello la decisione di improcedibilità venne confermata; in Cassazione il ricorrente ha dedotto vizi relativi alla qualificazione della Settingiano 2 come litisconsorte necessaria, all'onere della prova sulla pretesa omissione di integrazione a carico della resistente, all'erronea assimilazione della cessazione amministrativa a cancellazione estintiva dal registro delle imprese, e alla declaratoria d'inesistenza della notifica senza concessione del termine per rinnovazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo (mantenendo il principio secondo cui l'azione di risoluzione deve essere esperita nei confronti di tutti i contraenti - litisconsorti necessari - e che chi eccepisce il difetto di contraddittorio deve indicare e provare i presupposti dei soggetti pretermessi). Tuttavia ha accolto il terzo motivo: la Corte ha constatato che la "cessazione" della Settingiano 2 era dovuta al mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese (annotazione/irregolarità) e non a una cancellazione estintiva, per cui non poteva essere ricavata l'insussistenza della società né l'impossibilità di rinnovare la notifica. Per questi motivi la Cassazione ha cassato (in parte) la decisione impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per il nuovo esame conforme ai principi espressi (il quarto motivo è assorbito). In sintesi: parziale accoglimento del ricorso e rinvio per riesame.
Norme richiamate
richiamato in relazione alle regole sul contraddittorio e sulla partecipazione delle parti al processo
rilevante per la disciplina del contraddittorio e della litisconsorzio necessario
richiamato in tema di integrazione del contraddittorio e delle modalità di evocazione in giudizio
principio che il giudice deve accertare l'esistenza dei litisconsorti pretermessi e i presupposti della loro vocatio in ius; onere di prova grava su chi eccepisce il difetto di contraddittorio
modalità della notificazione presso la sede legale; richiamato in relazione alla notificazione eseguita presso la sede della Settingiano 2
riferimento al termine perentorio concesso per l'integrazione del contraddittorio (richiami nella motivazione sull'eventuale mancata rinnovazione)
norma sulla rinnovazione della notificazione in caso di nullità sanabile, evocata nel dibattito su insussistenza vs nullità della notifica
richiamato in relazione ai casi in cui la Corte d'appello debba rinviare la causa al primo giudice
richiamato relativamente alla possibilità per la Corte di cassazione di rimettere le parti al primo giudice in specifiche ipotesi
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, invocata in relazione ai vari motivi proposti
richiamato per spiegare la disciplina transitoria delle iscrizioni dal registro delle ditte al registro delle imprese; utile per interpretare la natura dell'annotazione di cessazione
definisce le circostanze che giustificano l'avvio del procedimento di cancellazione per le società di persone; usato per escludere che le condizioni previste fossero state rispettate nella fattispecie
principio secondo cui, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, i rapporti sono regolati dalle disposizioni sulla società semplice; usato per affermare che il mancato transito non produce estinzione ma irregolarità
richiamato in riferimento all'istituzione e all'effetto del registro delle imprese e al passaggio dalle vecchie scritture
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale sul giusto processo nel contesto delle doglianze procedurali
art. 6 CEDU
menzionato in riferimento al diritto ad un giusto processo e alle garanzie processuali
citato tra le norme richiamate dal ricorrente (attinente a rapporti societari), ma non centrale nella decisione della Cassazione
richiamato dal ricorrente in relazione a termini di prescrizione, ma non decisivo per l'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Azione di risoluzione contrattuale: quando si chiede la risoluzione di un contratto deve essere evocato in giudizio tutti i contraenti (litisconsorti necessari), poiché la pronuncia costitutiva produce effetti su tutti i soggetti interessati.
- Onere probatorio dell'eccepente sul difetto di contraddittorio: chi eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio deve indicare e provare l'esistenza e i presupposti dei litisconsorti pretermessi; non è sufficiente un'affermazione generica.
- Effetto della 'cessazione' per mancato transito registro ditte->registro imprese: l'annotazione di cessazione per mancato passaggio non equivale automaticamente a una cancellazione estintiva; la società può risultare irregolare o assimilabile a società semplice e quindi non estinta, con possibili conseguenze sulla validità della notificazione e sulla necessità di coinvolgere i soci.
- Nullità vs inesistenza della notificazione: difformità formali o l'indirizzamento a soggetto 'irregolare' possono configurare nullità sanabile che giustifica la rinnovazione della notifica; la dichiarazione di inesistenza richiede casi di radicale assenza dell'atto notificatorio o di vocatio in ius rivolta a soggetto inesistente.
- Diligenza delle parti nella fase di integrazione: la parte che ha interesse all'integrazione (anche chi subisce l'eccezione) deve verificare prontamente lo stato delle iscrizioni camerali e, se necessario, notificare agli effettivi aventi titolo (es. soci) per evitare conseguenze estintive o improcedibilità.
- Ruolo del giudice d'appello: se la sentenza di merito dichiara improcedibilità sulla base di fatti documentali controversi (es. natura della cessazione), la Cassazione può accogliere il motivo relativo a erronee qualificazioni fattuali e rinviare per nuovo esame alla Corte territoriale.
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