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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23371/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli attori (Mura e Perusin) avevano chiesto la declaratoria di simulazione assoluta di due contratti di compravendita successivi sullo stesso immobile: il primo tra gli attori e Liviana Manfredi e il secondo tra la stessa Manfredi e la s.r.l. Newco. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d'appello confermò, ritenendo che anche ammettendo la simulazione del primo atto non si poteva dichiarare la nullità del secondo in assenza della prova della malafede del terzo acquirente (Newco) o di collusione dimostrabile. In cassazione il ricorrente dedusse, con due motivi, errori di diritto relativi alla prova della simulazione e all'opponibilità del secondo contratto alla Newco. Parallelamente, i controricorrenti (in particolare Benvenuti) hanno sollevato con ricorso incidentale la questione preliminare che il giudizio di appello fosse estinto in ragione della rinuncia all'impugnazione effettuata dal Mura con atto del 25 luglio 2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso incidentale di Benvenuti fondato: ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello per la rinuncia all'impugnazione da parte del Mura, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (perché il giudizio d'appello non poteva proseguire) e ha dichiarato assorbiti il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Ha condannato il Mura al pagamento delle spese di appello e di legittimità in favore di Benvenuti e, separatamente, in favore di Cesare Salvador e Mariagrazia Boccato; ha compensato le spese tra il Mura e Liviana Manfredi. Ha inoltre richiamato l'eventualità del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1417 c.c.

    norma sulla simulazione: richiamata nella critica del ricorrente sulle modalità probatorie della simulazione

  • art. 1415 c.c.

    norma sulla simulazione ed effetti; evocata nel secondo motivo circa l'opponibilità del contratto simulato ai terzi

  • art. 2722 c.c.

    norma sulla prova scritta e sulla prova della simulazione: oggetto di contestazione circa il presunto obbligo di prova scritta

  • art. 2724 c.c.

    norma sulla prova per presunzioni: richiamata nella doglianza circa le possibilità probatorie

  • art. 360 c.p.c.

    disciplinante i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme sostanziali e processuali, ecc.)

  • art. 306 c.p.c.

    stabilisce che la rinuncia all'azione comporta l'obbligo di rimborsare le spese alle altre parti; richiamato per l'effetto sulla liquidazione delle spese

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato per il principio che l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti in appello ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo

  • art. 338 c.p.c.

    richiamato nelle doglianze incidentali relative a profili istruttori e decisionali dell'appello

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato in relazione alle vizi denunciati sull'istruttoria e sulla decisione di appello

  • art. 382 c.p.c.

    norma invocata per la cassazione senza rinvio quando il processo di appello non poteva essere proseguito

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza da parte del controricorrente

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002

    richiamato in ordine alla possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore contributo unificato pari all'importo del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in sede di appello è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del giudizio di appello senza bisogno di accettazione da parte delle altre parti; il giudice d'appello (e la Cassazione, se investita) deve rilevare e dichiarare tale estinzione quando opportunamente eccepita.
  • La rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione in appello e comporta l'obbligo per il rinunciante di rimborsare le spese alle altre parti (art.306 c.p.c.), con limitate possibilità di compensazione giudiziale.
  • Quando l'estinzione del giudizio di appello è accertata, la sentenza di merito impugnata va cassata senza rinvio se il processo non poteva proseguire (art.382 c.p.c.), e ogni successiva impugnazione inerente le questioni di merito diventa assorbita.
  • Nelle controversie sulla simulazione, l'opponibilità del contratto a un terzo acquisto dipende dalla prova della malafede o della collusione del terzo; l'istruttoria deve quindi mirare a dimostrare tale elemento per annullare effetti nei confronti dei terzi di buona fede.
  • Le questioni processuali preliminari (es. estinzione del giudizio per rinuncia) prevalgono e possono assorbire le doglianze di merito; è pertanto essenziale valutare preventivamente la sussistenza di atti estintivi prima di proseguire nel merito.

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