Cassazione Civile, Sentenza n. 23421/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di restituzione di somme (in primo luogo €30.000) pagate in relazione a una scrittura privata di compravendita del 10/06/2004 dichiarata nulla. Contestavano l'interpretazione della scrittura privata operata dalla Corte territoriale, lamentando la violazione dell'art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito), l'omesso esame di fatti decisivi (anche con riferimento a vari acconti indicati nella scrittura: €15.000 e €5.000) e la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; deducevano altresì che la prova del pagamento di €30.000 a carico del loro congiunto era stata data.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Principali ragioni: (i) molte delle censure richiedevano una rivalutazione di fatto e una diversa interpretazione della scrittura privata, materie riservate al giudice di merito; (ii) i ricorrenti non hanno trascritto nel ricorso le clausole del contratto necessarie per consentire il sindacato di legittimità sull'ermeneutica contrattuale né hanno esposto specificamente i canoni ermeneutici violati ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; (iii) questioni relative agli acconti non erano state dedotte nel thema decidendum del giudizio di merito e dunque sono nuove in sede di cassazione (inammissibili); (iv) la Corte d'appello ha fornito anche una motivazione autonoma secondo cui non era provato che il pagamento di €30.000 fosse imputabile ai venditori, avendo l'atto pubblico successivo attribuito l'intero pagamento all'acquirente Di Paolo: tale ulteriore motivo non è stato censurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in favore delle controparti: €5.500 più esborsi e oneri).
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Richiamata quale norma sulla ripetizione dell'indebito: i ricorrenti invocavano la restituzione delle somme pagate a titolo di prezzo in caso di nullità; la Corte ha ritenuto però che la contestazione del pagamento gravasse sulla prova e sull'interpretazione della scrittura privata, materie di merito non sindacabili in cassazione senza i requisiti di specificità richiesti.
art. 360 c.p.c., n. 3
Invocato come parametro per censurare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.). La Corte ha ricordato che per far valere tale vizio in cassazione è necessario indicare specificamente i canoni ermeneutici concretamente violati e trascrivere le clausole contestate.
art. 360 c.p.c., n. 5
Richiamato con riferimento al vizio di motivazione per omissione di un fatto decisivo: la Corte ha precisato che il ricorrente doveva indicare e trascrivere i fatti/strumenti probatori omessi, cosa non avvenuta, rendendo la censura inammissibile.
artt. 1362 e ss. c.c.
Riferiti come canoni legali di ermeneutica contrattuale; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è valutazione di merito e in cassazione può essere sindacata solo se è dimostrata la violazione concreta di tali canoni con l'indicazione puntuale delle clausole.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020) e art. 7 del d.l. n.105/2021 (conv. L. n.126/2021)
Richiamati per giustificare il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, in mancanza di richiesta delle parti.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo/conseguenze sul versamento del contributo unificato in caso di ricorsi duplicati o di determinate condizioni processuali; la Corte ne dà atto nel dispositivo.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione di valutazioni di fatto o una semplice alternativa ermeneutica: l'interpretazione del contratto è tipico accertamento di merito e è sindacabile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e trascrive nel ricorso le clausole rilevanti.
- Questioni nuove non dedotte né decise in sede di merito (thema decidendum) non possono essere introdotte in cassazione: occorre allegare e indicare dove sono state dedotte nei precedenti atti processuali per non incorrere in inammissibilità.
- Per le domande di ripetizione indebiti (art. 2033 c.c.) è essenziale provare la dazione diretta: se la prova è discendente da elementi documentali e da successivi atti pubblici, il giudice di merito valuta l'affidabilità di tali elementi e la Cassazione non sostituisce tale valutazione senza specifici presupposti.
- Se la sentenza di merito è sorretta da più ragioni autonome, il ricorrente deve impugnare tutte le motivazioni rilevanti; la mancata impugnazione di una motivazione autonoma sufficiente rende inammissibile la censura delle altre ragioni.
- Per proporre censure sull'ermeneutica contrattuale in sede di legittimità è necessario rispettare il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere gli estratti del contratto e l'indicazione esplicita dei profili normativi e di fatto contestati, così da consentire l'esame senza acquisizione degli atti di ufficio.
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