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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13554/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 12/07/2023. Massimiliano Billeci deduceva violazione della legge penale (soprattutto in relazione al tentativo) e vizi processuali per presunto difetto di indici della responsabilità, contestando la qualificazione come tentativo di truffa in concorso per la vendita clandestina di pietre preziose e la valutazione probatoria degli artifizi. Antonino Grimaudo censurava invece vizi procedurali legati alla trattazione (istanza di differimento dell'udienza trasmessa via PEC e carenza di diligenza del difensore) e la determinazione della misura sanzionatoria da parte del giudice di primo grado. Entrambi i ricorrenti contestavano la valutazione di responsabilità e l'applicazione dell'aggravante per lesioni commesse da più persone riunite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Billeci i motivi sono stati ritenuti assolutamente generici e privi di un confronto puntuale con le motivazioni della Corte territoriale, che aveva ricostruito un quadro indiziario univoco circa l'artificio usato per ottenere il versamento immediato di euro 3.000 per l'acquisto di diamanti. La Corte ha inoltre confermato la valutazione che la condotta fosse idonea a trarre in inganno e che il tentativo si sia concretizzato fino al punto di interruzione per rifiuto dell'agente di rilasciare fattura. Sulla contestazione dell'aggravante per lesioni da più persone riunite la Corte territoriale aveva motivato la contemporanea presenza degli aggressori. Per Grimaudo i rilievi processuali sono stati respinti: la mancata formulazione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero non è ritenuta impugnabile dalla difesa per mancanza di interesse; la Corte ha inoltre censurato la carenza di diligenza del difensore nella gestione dell'istanza di differimento trasmessa via PEC e ha ritenuto congruo il computo sanzionatorio alla luce della forma tentata del delitto principale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte applica l'articolo per dichiarare inammissibili i motivi di cassazione che risultano assolutamente generici e privi di specifico confronto con le motivazioni del giudice di merito; sottolinea la necessità di una correlazione puntuale tra censura e motivazione impugnata.

  • artt. 110, 56, 640 cod. pen.

    Le norme costituiscono il quadro di imputazione per il reato accertato: concorso di persone (art.110), tentativo (art.56) e truffa (art.640). La Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità per tentativo di truffa in concorso sulla base del mosaico indiziario.

  • art. 585, comma primo, ult. periodo, cod. pen.

    La Corte territoriale ha riconosciuto l'aggravante delle lesioni commesse da più persone riunite interpretando la norma nel senso che la lesione è stata inferta da aggressori contemporaneamente presenti, sufficiente a far concorrere l'aggravante.

  • art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020 (convertito e successive modificazioni)

    Richiamata per la trattazione con contraddittorio scritto; la decisione è stata trattata con il contraddittorio scritto previsto dalla normativa emergenziale sulle modalità di svolgimento del processo.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La Corte si è uniformata a orientamenti secondo i quali la mancata formulazione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero costituisce vizio generale di regime intermedio, ma non è opponibile dalla difesa per carenza di interesse a far valere la nullità.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente e ragionatamente con le motivazioni del giudice di merito; i rilievi vaghi o generici sono inammissibili ai sensi dell'art.606 c.3 c.p.p.
  • Non è possibile utilizzare il ricorso per la cassazione per una mera riproposizione dei medesimi argomenti di merito già valutati dal giudice di merito: bisogna indicare punti precisi di illogicità, contraddizione o manifesta erroneità della motivazione.
  • La qualificazione del fatto come tentativo si fonda su atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; per contestarla occorre dimostrare specifiche carenze logiche o probatorie nella ricostruzione del fatto.
  • L'aggravante delle lesioni commesse da più persone riunite trova applicazione quando la lesione è il risultato dell'azione contemporanea di più aggressori; va contestata con argomentazioni fattuali mirate, non con astrazioni.
  • La mancata formulazione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero non sempre costituisce argomento valido per la difesa: la nullità può essere inattuabile se la parte che la invoca non ha interesse concreto a farla valere.
  • Il difensore deve esercitare diligenza nella gestione delle istanze processuali trasmesse via PEC; la semplice trasmissione non esime dall'accertare che la cancelleria abbia ricevuto e tempestivamente inoltrato l'istanza al giudice.
  • Le impugnazioni che attaccano esclusivamente l'apprezzamento delle prove e il giudizio di fatto sono, salvo profili di illogicità manifesta o di violazioni di diritto, difficilmente ammissibili in sede di legittimità.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese e ammende; quindi va valutata la fondatezza e la forma dei motivi prima della proposizione del ricorso in Cassazione.

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