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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17823/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza fondata sul principio di specialità (art. 26 L.69/2005): il ricorrente contestava che la condanna eseguita riguardasse fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui era stato consegnato dalla Spagna tramite mandato d'arresto europeo, deducendo altresì nullità/processuale per mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza per errata notifica e sostenendo di non aver potuto lasciare l'Italia per necessità di difesa in altro procedimento (art. 74 d.P.R. 309/1990), nonché difficoltà economiche che gli avrebbero impedito la partenza; si allegava inoltre che non era stato chiesto l'assenso dallo Stato richiedente (Spagna).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo procedurale ha ritenuto priva di rilievo la mancata notifica al difensore di fiducia perché il difensore codifensore era presente all'udienza e aveva chiesto rinvio (istanza contestata ma non eccepita), con conseguente sanatoria. Sul merito del principio di specialità ha confermato l'accertamento della Corte territoriale: il ricorrente non era sottoposto a misure limitative della libertà dal 07/06/2011 al 07/02/2020 e, dopo l'irrevocabilità della sentenza del 21/11/2019, si era volontariamente trattenuto in Italia per 78 giorni (periodo fra irrevocabilità e nuovo arresto del 07/02/2020), integrando così la deroga prevista dall'art. 26, comma 2, L.69/2005 (il consegnato che, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione). Le asserite condizioni economiche e la necessità di difendersi non sono state adeguatamente documentate; inoltre non era emersa limitazione alla libertà personale nel periodo rilevante. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 26 L. 69/2005

    Principio di specialità: il consegnato non può essere sottoposto a procedimento penale né a esecuzione di pene per un fatto anteriore e diverso da quello per cui è stato consegnato, salvo che il consegnato non abbia lasciato lo Stato decorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, dopo averlo lasciato, vi sia tornato volontariamente (deroga ex comma 2).

  • art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai motivi di impugnazione e alla corretta formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione dei vizi di motivazione e violazione di legge ai fini del sindacato di legittimità.

  • Art. 14 lett. b) Convenzione europea di estradizione (Parigi 1957) e art. 5 n.2 Accordo aggiuntivo (ratificato con L. 11/12/1984 n. 696)

    "costituisce violazione del principio di specialità..."

    Riconoscono e rafforzano il principio di specialità nell'estradizione/mandato d'arresto europeo: lo Stato che concede la consegna può porre limiti all'utilizzo del consegnato per fatti diversi, salvo specifiche deroghe.

  • Legge 30 gennaio 1963 n. 300

    Norma di esecuzione/attuazione della Convenzione europea di estradizione citata nel contesto delle garanzie internazionali.

  • Art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata per descrivere il reato relativo al procedimento nazionale nel quale il ricorrente affermava di dover rimanere in Italia per difesa (illecita attività in materia di stupefacenti, associazione).

  • Sez. 1, n. 16000 del 06/04/2006 (Seghieri)

    "In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità... la permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione."

    Giurisprudenza che chiarisce che la deroga al principio di specialità non opera quando la permanenza è imposta dalla necessità effettiva e comprovata di difesa in altro procedimento; spetta alla difesa dimostrare che la permanenza non è volontaria.

  • Sez. 1, sentenza n. 7198 del 27/01/2021

    Decisione che aveva già annullato e rinviato il provvedimento della Corte di Appello richiedendo adeguato approfondimento sulla condizione di "definitiva liberazione" e sulle effettive possibilità di allontanamento del consegnato.

  • Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020 (Iannetti Daniele)

    "Nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente... è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen."

    Principio secondo cui l'omessa comunicazione dell'udienza a uno dei difensori può essere sanata se il difensore presente non eccepisce la nullità in udienza; applicato per valutare la presunta lesione del diritto di difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali e la comminazione di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di specialità (art. 26 L.69/2005) impedisce di procedere o eseguire pene per fatti anteriori e diversi rispetto alla consegna, salvo che il consegnato abbia volontariamente persistito nel territorio nazionale oltre 45 giorni dalla definitiva liberazione o vi sia rientrato volontariamente.
  • La nozione di "definitiva liberazione" richiede l'assenza di qualsiasi misura limitativa della libertà personale: finché sussistono misure che limitano la libertà di autodeterminazione non si può ravvisare la possibilità pratica di allontanarsi dallo Stato.
  • Spetta alla difesa provare che la permanenza nel territorio nazionale dopo la scarcerazione è dovuta a necessità oggettive di difesa (es. partecipazione a processi, reperimento documentazione) e non a una scelta volontaria; mere affermazioni apodittiche o condizioni economiche non documentate non sono sufficienti.
  • La mancata notifica dell'udienza al difensore può essere sanata se in udienza è presente un altro difensore che non eccepisce la nullità o che agisca per il collega; l'assenza di formale notifica non produce automaticamente annullamento se la difesa non subisce pregiudizio rilevante.
  • In casi di estradizione/mandato d'arresto europeo il Giudice nazionale deve verificare le deroghe al principio di specialità (es. consultando banche dati sulle misure cautelari) e motivare specificamente l'esistenza o meno di limitazioni alla libertà nel periodo rilevante.
  • Le contestazioni procedurali relative alla mancata comunicazione e alle condizioni personali del consegnato devono essere sollevate e documentate tempestivamente; la mancata deduzione in grado di merito o la mancata prova rende meno probabile il loro successo in cassazione.

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