Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01557/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89 del 2001 per equa riparazione per irragionevole durata del processo. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter, aveva revocato il provvedimento monocratico iniziale e liquidato l'indennizzo, condannando inoltre il Ministero alle spese dell'intera procedura, calcolate ai minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, poiché la Corte territoriale aveva riconosciuto al richiedente una somma inferiore a quella fissata nel primo provvedimento, le spese avrebbero dovuto essere compensate o comunque limitate alla sola fase di opposizione, non all'intera vicenda processuale. Il privato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando l'applicazione del moltiplicatore annuo di euro 400, ritenuto inadeguato rispetto alla situazione socio-economica del richiedente e alla posta in gioco.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero, ritenendo che nella fase di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 le spese vadano regolate autonomamente e, se l'opposizione del privato non è accolta, vadano poste a suo carico, soprattutto quando l'amministrazione non si sia costituita nel giudizio di opposizione, mostrando acquiescenza al decreto monocratico. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché la determinazione dell'indennizzo in difetto di criteri predeterminati è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    L'opposizione avverso il provvedimento monocratico sull'equa riparazione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma nella fase di opposizione ex art. 5-ter la regolazione va effettuata in relazione all'esito di tale fase quando l'opposizione sia sostanzialmente soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di compensazione delle spese o di loro riduzione; la Corte non ne accoglie la lettura proposta, valorizzando la soccombenza nella fase di opposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La determinazione dell'indennizzo, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in assenza di criteri predeterminati, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini della norma.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la decisione in relazione alla sola statuizione sulle spese, ha deciso nel merito disponendo la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, l'opposizione avverso il provvedimento monocratico costituisce una fase del medesimo procedimento e non un giudizio autonomo di impugnazione.
  • Se l'opposizione del privato alla liquidazione iniziale non viene accolta, le spese della fase di opposizione devono essere regolate secondo soccombenza con riguardo a quella fase, e non necessariamente sull'intera vicenda processuale.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione nel giudizio di opposizione può essere letta come acquiescenza al decreto monocratico, con la conseguenza che le spese della fase successiva non gravano sull'amministrazione vittoriosa in quella fase.
  • Quando l'ordinamento non predispone criteri legali di predeterminazione del danno o dell'indennizzo, la quantificazione è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nel merito.
  • La censura in cassazione della misura dell'indennizzo è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c., non potendo la Corte sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.