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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19723/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia per danni da scavi eseguiti dal Celi sul fondo sottostante che avrebbero provocato franamento del terreno e danni ai manufatti dei Bucolo. I Bucolo chiedevano il risarcimento dei danni; il Celi contestava la responsabilità, deducendo che i manufatti dei Bucolo erano abusivi, non conformi alle distanze legali e lesionati già prima degli scavi, e proponeva domanda riconvenzionale di arretramento/demolizione e risarcimento per i danni subiti. In primo grado il Tribunale ha condannato il Celi a risarcire i Bucolo; la Corte d'Appello ha confermato. In Cassazione il Celi ha dedotto sette motivi, tra cui carenza di motivazione in appello, omesso esame di fatti decisivi (comunicazione del Genio Civile), errata applicazione dell'art.2043 c.c. rispetto a edifici abusivi, omissione di pronuncia sulla riconvenzionale e sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (motivazione apparente della sentenza di appello) e ha accolto il ricorso limitatamente a tale motivo, assorbendo i restanti. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello in relazione al vizio di cui al primo motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Messina per nuovo esame. Inoltre, la Corte richiama l'orientamento secondo cui il danno a immobile abusivo esistente prima dell'evento è, di regola, inesistente e deve essere considerato dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Obbligo del giudice di appello di dare motivazione autonoma e specifica; la mera riproduzione della motivazione di primo grado senza esame critico dei motivi di gravame configura vizio della motivazione e può determinare nullità o cassazione per error in procedendo.

  • art. 360 c.p.c.

    Consente il ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale; utilizzato per censurare la sentenza di appello che non ha risposto ai singoli motivi.

  • art. 2043 cod. civ.

    Regola la responsabilità aquiliana; la Corte richiama il principio giurisprudenziale che il danno a immobile abusivo non sanato e preesistente all'evento non è normalmente risarcibile (assenza di danno patrimoniale apprezzabile).

  • art. 1227 cod. civ.

    Riferito in relazione al concorso di colpa delle parti: la possibile rilevanza della preesistente instabilità del terreno e delle difese dei danneggiati come concause che possono ridurre o escludere la responsabilità del danneggiante.

  • artt. 872 e 873 cod. civ.

    Norme sulle distanze legali tra fabbricati e confini; la loro violazione può incidere su domande di arretramento/demolizione e sulla valutazione della situazione edilizia, questioni che devono essere esaminate dal giudice.

  • L. 47/1985 art. 35 e L.R. Sicilia n. 37/1985 art. 1

    Richiamate in relazione alla disciplina delle distanze e della regolarizzazione urbanistica; l'esistenza di norme locali non esclude l'obbligo del giudice di valutare l'effetto della prevenzione e della conformità urbanistica sulla responsabilità civile.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di giudizio; la Corte ha richiamato il principio della soccombenza e ha censurato l'omessa motivazione circa l'attribuzione delle spese da parte del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle prove e all'onere motivazionale del giudice nella valutazione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni probatorie.

  • art. 378 c.p.c.

    Previsione procedurale richiamata per il deposito di memorie in prossimità dell'udienza; rilevanza procedurale ma non decisiva nella statuizione di cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di appello deve fornire motivazione autonoma e specifica per ciascun motivo di gravame: la mera rimessione alle valutazioni del primo grado, senza risposta puntuale alle censure, configura vizio e può giustificare la cassazione per errore in procedendo.
  • Quando è dedotta l'esistenza di fatti decisivi (es. comunicazioni tecniche, CTU incomplete o opere abusivamente realizzate), il giudice d'appello deve esaminarli e motivare espressamente il perché li ritenga irrilevanti o insufficienti a modificare la decisione.
  • Il danno a un immobile abusivo ed esistente prima dell'evento dannoso è, secondo consolidata giurisprudenza, problematico sotto il profilo del risarcimento: il giudice dovrà valutare la sanabilità, l'effettiva perdita di valore commerciale e la rilevanza dell'illegittimità ai fini del ristoro.
  • In presenza di preesistenti condizioni di instabilità del terreno è obbligo del giudice accertare e motivare l'eventuale concorso di colpa o causa autonoma (art.1227 c.c.), valutando l'apporto causale delle attività di ciascuna parte.
  • Le domande riconvenzionali (es. demolizione o arretramento per violazione delle distanze) sono autonome e devono essere esaminate e decise dal giudice, non possono essere ignorate con argomentazioni generiche.
  • La ripartizione delle spese segue il principio di soccombenza: il giudice deve motivare l'attribuzione delle spese di grado, specialmente se conferma o modifica la decisione di primo grado.

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