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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11707/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari contestando: 1) la nullità per mancato interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p., ritenendo che non fosse possibile derogarvi generalizzando esigenze cautelari al di là dei singoli coindagati; 2) la manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria e sul nesso tra Ferra e le società indicate (Biemme, Gaja, ATS, EDL), in particolare sull'interpretazione della consegna di 25.000 euro a Ernesto Maria Cipolla come provento delle truffe e collegato allo schema di riciclaggio; 3) il vizio motivazionale circa l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che le condotte contestate a Ferra fossero solo congetture e non atti concreti o atti esecutivi di reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che GIP e Tribunale del riesame avessero fornito motivazione congrua e dettagliata circa il pericolo di inquinamento probatorio (Ferra indicato come amministratore di fatto di FE.BI. s.r.l., detentore di documentazione e credenziali, intercettazioni che dimostrano la sua posizione) e che la valutazione della gravità indiziaria, fondata su intercettazioni, attività di osservazione e la consegna documentata di 25.000 euro ripresa dalle telecamere, fosse legittima e rientrasse nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    indicata come norma sul concorso di persone nel reato: fattispecie penali contestate in forma collegiale

  • art. 648-bis cod. pen.

    norma richiamata per il reato di riciclaggio, parte delle contestazioni a carico dell'indagato

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    norma richiamata per ulteriori fattispecie collegate alle frodi fiscali/indebite percezioni e al relativo impiego dei proventi

  • art. 61-bis cod. pen.

    norma sulle circostanze aggravanti (reati commessi nell'ambito di associazione o sistema fraudolento) richiamata nel quadro delle contestazioni

  • art. 291, comma 1-quater c.p.p.

    richiamata dal ricorrente come obbligo dell'interrogatorio preventivo; la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile la censura avendo il giudice di merito adeguatamente motivato le esigenze cautelari che giustificavano la misura

  • art. 292, comma 3-bis c.p.p.

    norma richiamata in relazione alla nullità dell'ordinanza di custodia; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità

  • art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.

    norma sul pericolo di inquinamento probatorio: la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente dimostrato il concreto rischio in considerazione del ruolo, dell'accesso alla documentazione e delle possibilità di dispersione delle prove

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    norma sulla esigenza cautelare di impedire la continuazione/perpetrazione del reato: il ricorso contestava l'assenza di atti concreti, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari fosse adeguata e fondata su elementi probatori complessivamente considerati

  • art. 56 cod. pen.

    evocata dal ricorrente in relazione alla nozione di atti esecutivi; la Corte ha ritenuto comunque che gli elementi indiziari complessivi giustificassero la misura

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato molto limitato sulle valutazioni di gravità indiziaria e sulle interpretazioni del contenuto delle intercettazioni: può intervenire solo per vizi di motivazione manifesti, illogicità o travisamento della prova.
  • L'assenza dell'interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. può essere fatta valere solo se sussiste un vero vizio procedurale; la mera diversa valutazione delle esigenze cautelari dei coindagati non basta a determinare la nullità dell'ordinanza.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche su elementi informatici/organizzativi (detenzione di documenti, chiavi, password, ruoli di fatto nell'impresa) che dimostrino la possibilità concreta di dispersione delle prove.
  • Le intercettazioni, se contestualizzate e valutate dal giudice di merito con adeguata motivazione, costituiscono indizi validi; la loro interpretazione è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
  • In presenza di un compendio probatorio articolato, il giudice deve valutare gli elementi nel loro insieme e non in modo atomistico; un singolo elemento ambiguo può acquisire valore probatorio se inserito in un quadro coerente.
  • I ricorsi in Cassazione che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza denunciare specifiche violazioni di legge o gravi vizi logici della motivazione, sono inammissibili e possono comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità è necessario indicare in modo preciso quale passaggio logico o quale valutazione probatoria sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.

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