Cassazione Penale, Sentenza n. 11707/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari contestando: 1) la nullità per mancato interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p., ritenendo che non fosse possibile derogarvi generalizzando esigenze cautelari al di là dei singoli coindagati; 2) la manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria e sul nesso tra Ferra e le società indicate (Biemme, Gaja, ATS, EDL), in particolare sull'interpretazione della consegna di 25.000 euro a Ernesto Maria Cipolla come provento delle truffe e collegato allo schema di riciclaggio; 3) il vizio motivazionale circa l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che le condotte contestate a Ferra fossero solo congetture e non atti concreti o atti esecutivi di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che GIP e Tribunale del riesame avessero fornito motivazione congrua e dettagliata circa il pericolo di inquinamento probatorio (Ferra indicato come amministratore di fatto di FE.BI. s.r.l., detentore di documentazione e credenziali, intercettazioni che dimostrano la sua posizione) e che la valutazione della gravità indiziaria, fondata su intercettazioni, attività di osservazione e la consegna documentata di 25.000 euro ripresa dalle telecamere, fosse legittima e rientrasse nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
indicata come norma sul concorso di persone nel reato: fattispecie penali contestate in forma collegiale
norma richiamata per il reato di riciclaggio, parte delle contestazioni a carico dell'indagato
norma richiamata per ulteriori fattispecie collegate alle frodi fiscali/indebite percezioni e al relativo impiego dei proventi
norma sulle circostanze aggravanti (reati commessi nell'ambito di associazione o sistema fraudolento) richiamata nel quadro delle contestazioni
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
richiamata dal ricorrente come obbligo dell'interrogatorio preventivo; la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile la censura avendo il giudice di merito adeguatamente motivato le esigenze cautelari che giustificavano la misura
norma richiamata in relazione alla nullità dell'ordinanza di custodia; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
norma sul pericolo di inquinamento probatorio: la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente dimostrato il concreto rischio in considerazione del ruolo, dell'accesso alla documentazione e delle possibilità di dispersione delle prove
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
norma sulla esigenza cautelare di impedire la continuazione/perpetrazione del reato: il ricorso contestava l'assenza di atti concreti, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari fosse adeguata e fondata su elementi probatori complessivamente considerati
evocata dal ricorrente in relazione alla nozione di atti esecutivi; la Corte ha ritenuto comunque che gli elementi indiziari complessivi giustificassero la misura
norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato molto limitato sulle valutazioni di gravità indiziaria e sulle interpretazioni del contenuto delle intercettazioni: può intervenire solo per vizi di motivazione manifesti, illogicità o travisamento della prova.
- L'assenza dell'interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. può essere fatta valere solo se sussiste un vero vizio procedurale; la mera diversa valutazione delle esigenze cautelari dei coindagati non basta a determinare la nullità dell'ordinanza.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche su elementi informatici/organizzativi (detenzione di documenti, chiavi, password, ruoli di fatto nell'impresa) che dimostrino la possibilità concreta di dispersione delle prove.
- Le intercettazioni, se contestualizzate e valutate dal giudice di merito con adeguata motivazione, costituiscono indizi validi; la loro interpretazione è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
- In presenza di un compendio probatorio articolato, il giudice deve valutare gli elementi nel loro insieme e non in modo atomistico; un singolo elemento ambiguo può acquisire valore probatorio se inserito in un quadro coerente.
- I ricorsi in Cassazione che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza denunciare specifiche violazioni di legge o gravi vizi logici della motivazione, sono inammissibili e possono comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità è necessario indicare in modo preciso quale passaggio logico o quale valutazione probatoria sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
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