Cassazione Penale, Sentenza n. 26033/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato, primario di nefrologia di un ospedale romano, era sottoposto ad arresti domiciliari, divieto di comunicazione con terze persone, controllo elettronico e sospensione dall'ufficio per dodici mesi, nell'ambito di un procedimento per due ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe indirizzato pazienti dimessi dal reparto verso specifiche strutture private per la dialisi, ottenendo in cambio utilità economiche e altre vantaggiose prestazioni. Al capo A gli si attribuivano rapporti con un soggetto riconducibile a un gruppo sanitario privato, che gli avrebbe garantito carte di credito, auto, appartamento e un contratto di consulenza fittizio per la compagna. Al capo B gli si addebitavano analoghi rapporti con altri imprenditori del settore sanitario, con utilità economiche, una partecipazione occulta societaria, una carta di credito, attività professionale extra moenia e un ulteriore contratto fittizio per la compagna. Con i ricorsi si contestavano: l'utilizzabilità delle intercettazioni, disposte in origine per un diverso titolo di reato; la gravità indiziaria, sostenendo che l'invio dei pazienti dipendesse solo da criteri di prossimità e dalle loro esigenze; l'attendibilità dell'accusatore e il significato delle conversazioni intercettate; la pretesa natura amicale o societaria delle utilità ricevute; l'insussistenza delle esigenze cautelari, specie del pericolo di reiterazione; e la sproporzione della misura cautelare applicata. Un ricorso, inoltre, sosteneva che le intercettazioni fossero inutilizzabili perché autorizzate per concussione in assenza dei presupposti e che, cadendo tali intercettazioni, sarebbe venuto meno l'intero compendio investigativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni, perché disposte originariamente per un reato per il quale il mezzo era consentito, e perché, al momento genetico e delle proroghe, sussistevano i necessari gravi indizi di reato. Ha inoltre escluso che le doglianze sulla gravità indiziaria potessero tradursi in una nuova valutazione del merito, osservando che l'ordinanza del riesame aveva motivato in modo ampio e logicamente coerente sia sul patto corruttivo con il primo interlocutore, sia su quello con gli altri soggetti coinvolti, sia sulle prestazioni rese presso il Rome American Hospital. In tema cautelare, la Corte ha rilevato che il pericolo di prova non era stato posto a base dell'ordinanza, mentre il pericolo di reiterazione era sostenuto dalla durata e ampiezza del contesto affaristico, dal fatto che i sodali e gli imprenditori coinvolti erano ancora nei rispettivi ruoli e dalla personalità dell'indagato. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
la qualificazione provvisoria del fatto in termini di corruzione per l'esercizio della funzione non impedisce l'utilizzabilità delle intercettazioni, poiché anche tale fattispecie consente il ricorso al mezzo di ricerca della prova nei limiti indicati dalla legge
art. 266, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente le intercettazioni per il reato richiamato dalla Corte, sicché la diversa qualificazione successiva del fatto non rende inutilizzabili gli esiti captativi
in caso di rigetto del ricorso, la Corte ha applicato la regola della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- I risultati delle intercettazioni sono utilizzabili quando l'attività è stata autorizzata per un titolo di reato astrattamente consentito e, al momento genetico e delle proroghe, erano presenti gravi indizi di reato; la successiva diversa qualificazione giuridica del fatto non travolge di per sé la prova captativa.
- Nel giudizio di legittimità cautelare la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti e sugli indizi, ma deve limitarsi a verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione del riesame.
- In tema di corruzione, la sussistenza di utilità economiche eterogenee, plurime e protratte nel tempo, correlate a un trattamento preferenziale nell'esercizio di una funzione pubblica, è logicamente incompatibile con una causale meramente amicale o liberale se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua.
- La pretesa qualità di socio occulto del beneficiario di utilità non è sufficiente a escludere il patto corruttivo se manca un riscontro probatorio effettivo del conferimento delle quote o del pagamento del loro controvalore e se le erogazioni non risultano riconducibili alla fisiologica distribuzione di utili.
- Ai fini delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla perdurante operatività del contesto criminoso, dall'articolazione e durata dei rapporti illeciti e dalle caratteristiche personali dell'indagato, mentre le censure che chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili in cassazione.
- La circostanza che il provvedimento impugnato non fondi la misura sul pericolo di inquinamento probatorio rende irrilevanti le censure che investono esclusivamente tale profilo.
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