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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39800/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Donnini, commercialista, ha impugnato la conferma della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta documentale, contestando che la sua condotta (detenzione presso il proprio studio e mancata consegna alla curatela della contabilità della societa fallita fino al 2014) configurasse "sottrazione" ai sensi della legge fallimentare, e negando l'esistenza del dolo specifico e di un accordo con l'amministratore Iuzzolino. Ha inoltre censurato l'assenza di obbligo giuridico di consegna, la presunta inoffensivita della documentazione (per la sua obsolescenza), la mancata derubricazione all'art. 220 legge fall., il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 comma terzo legge fall., il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessiva durata delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto tutti i motivi di impugnazione. Ha ritenuto che il fatto costituisca bancarotta fraudolenta documentale: la "sottrazione" comprende ogni forma di occultamento e il rifiuto di consegna, unitamente alla menzogna al curatore e al ritrovamento della contabilità in sede di perquisizione, integra la fattispecie. La Corte ha confermato che un extraneus (il commercialista) può essere autore materiale del reato in concorso con l'intraneus (l'amministratore) quando vi sia un accordo o un apporto consapevole che influenzi la sottrazione delle scritture. Ha valorizzato elementi fattuali indicanti l'accordo: atti relativi alla cessione fittizia del 10/10/2014, partecipazione alla costituzione della societa GF Unity, ritiro di documentazione, uso della smart card per variazioni camerali e apertura di conto corrente. Le censure sulla inesistenza del dolo, sull'inoffensivita della condotta e sulle attenuanti sono state ritenute infondate o inammissibili perché rimodulazioni della valutazione probatoria di merito non sindacabile in Cassazione. Il ricorso è dunque rigettato e la condanna è confermata.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Disciplina le condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e scritture contabili; per la Corte la nozione di sottrazione include l occultamento e il rifiuto di consegna al curatore

  • art. 223 legge fallimentare

    Estende le pene previste dall'art. 216 agli amministratori e agli altri soggetti societari; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie all'extraneus agendo in concorso con l'intraneus

  • art. 220 legge fallimentare

    Ramo meno grave della fattispecie fallimentare invocato dal ricorrente per la derubricazione; la Corte ha escluso la riconducibilita al 220 in presenza degli elementi di frode documentale

  • art. 219 comma terzo legge fallimentare

    Norma sulle attenuanti specifiche; la Corte ha ritenuto il diniego motivato e non viziato, giudicando non dimostrata l'assenza di danno effettivo alla massa dei creditori

  • art. 110 codice penale

    Principio del concorso di persone nel reato: l'extraneus concorre quando, consapevolmente, pone in essere una condotta che eserciti influenza causale sulla sottrazione delle scritture

  • art. 585 comma 4 codice di procedura penale

    Consente la memoria in Cassazione; utilizzata dalle parti per sviluppare motivi aggiuntivi, esaminati dalla Corte nei limiti di legge

  • art. 173 comma 1 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limita la motivazione della cassazione nella esposizione sintetica dei motivi, richiamata dalla Corte nella trattazione formale del ricorso

  • Corte Costituzionale, pronuncia n. 222/2018

    Richiamata in relazione alla rideterminazione delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall., cui la Corte di appello aveva conformato la misura

Massime di principio

  • La 'sottrazione' di scritture contabili comprende non solo la distruzione o la falsificazione ma anche l occultamento e il rifiuto di consegna al curatore; il semplice trattenere documenti determinanti può integrare il reato
  • Un professionista esterno (es. commercialista) può rispondere di bancarotta documentale come autore materiale o come concorrente se ha agito in accordo o in modo consapevole a favore dell'amministratore intraneus
  • La scoperta di documentazione durante perquisizione unitamente a dichiarazioni false o negazioni di possesso al curatore sono elementi decisivi per inferire dolo e concorso
  • La rilevanza temporale delle scritture (es. documenti antecedenti al fallimento) non esclude la loro utilita per la ricostruzione patrimoniale; pertanto la presunta obsolescenza non esonera dalla responsabilita
  • L'assenza di un procedimento parallelo per altri reati (es. bancarotta patrimoniale) non impedisce l'accertamento del reato documentale; le varie fattispecie sono autonome
  • In sede di Cassazione non e consentita una rivalutazione globale della prova; i motivi che svolgono mera reinterpretazione degli elementi probatori sono inammissibili
  • Per ottenere l'applicazione di attenuanti (specifiche o generiche) e necessario dimostrare concretamente l'assenza di danno o una situazione che giustifichi la diminuzione di responsabilita; deduzioni generiche sono insufficienti

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