Cassazione Civile, Ordinanza n. 30958/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due società avevano impugnato un avviso di rettifica e liquidazione emesso ai sensi del DPR n. 131/1986, artt. 51 e 52, relativo a un atto notarile di compravendita di un fabbricato con impianti fissi ad uso alberghiero sito in Comune di Pietrasanta. L'Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore dichiarato dell'immobile sulla base di una stima dell'Agenzia del Territorio di Lucca. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo sostanzialmente fondata la rettifica. In cassazione le società hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla propria relazione tecnica estimativa, e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, asseritamente caratterizzata da contrasto irriducibile e da affermazioni incomprensibili; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione sul perché la perizia dell'Ufficio fosse stata ritenuta prevalente rispetto alla perizia di parte delle contribuenti, redatta in vista della compravendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente: la sentenza di merito esponeva comunque la ratio decidendi in modo sufficiente a consentire il controllo del ragionamento decisorio. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che nel processo tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente e che la stima dell'Ufficio tecnico erariale prodotta dall'Ufficio è una semplice perizia di parte quanto al contenuto valutativo. Il giudice tributario può fondare la decisione su tale perizia, ma deve spiegare le ragioni per cui la ritiene corretta e convincente, soprattutto quando sia stata contrapposta una perizia di parte del contribuente basata su diversa metodologia e su dati specifici. Poiché la CTR si era limitata a valorizzare la stima dell'Ufficio senza confrontarla adeguatamente con la perizia delle contribuenti e senza indicare le ragioni della scelta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, dedotta dai ricorrenti insieme alle norme processuali di valutazione della prova
richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione del materiale probatorio
richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamati come base normativa dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo al valore del bene compravenduto
richiamato in relazione al rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel processo tributario l'amministrazione finanziaria e il contribuente si collocano su un piano paritario quanto alla prova; la stima tecnica prodotta dall'Ufficio non ha, per il contenuto valutativo, efficacia privilegiata rispetto alla perizia di parte.
- La relazione di stima dell'ufficio tecnico erariale prodotta dall'amministrazione costituisce, sul piano valutativo, una semplice perizia di parte: può essere utilizzata dal giudice come elemento di convincimento, ma solo se la sentenza esplicita le ragioni della sua attendibilità e della preferenza rispetto a eventuali contrapposte risultanze difensive.
- La motivazione è apparente solo quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li espone in modo tale da rendere impossibile il controllo logico-giuridico della decisione; non basta la mera sintesi, se la ratio decidendi è comunque intellegibile.
- Quando il contribuente produce una perizia di parte articolata e fondata su dati specifici, il giudice tributario non può limitarsi ad aderire in modo apodittico alla stima dell'Ufficio, ma deve confrontare criticamente i diversi elaborati estimativi e dare conto delle ragioni della preferenza accordata a uno di essi.
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