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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29911/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione di un imputato sottoposto a restrizione domiciliare. In ricorso si deducevano: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che l'allontanamento integrasse una mera trasgressione sanzionabile ex art. 276 c.p.p. e non evasione; (2) omessa applicazione della scriminante dello stato di necessità, anche nella forma putativa; (3) mancata applicazione dell'ultima parte dell'art. 385 c.p., assumendo che essa opererebbe anche quando il soggetto ristretto presso il proprio domicilio rientri nell'abitazione dopo essersi mostrato agli agenti incaricati della sorveglianza. La Corte rileva che il primo motivo ripropone censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, che aveva valorizzato il fatto che l'imputato si trovava a 10/15 metri dal portone di casa, intento a parlare con due soggetti pregiudicati in materia di stupefacenti e che, alla vista della pattuglia, i tre cercarono di allontanarsi. I restanti motivi sono considerati generici, non dedotti in appello e incompatibili con la ricostruzione del fatto; il terzo è inoltre in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante richiede la presentazione in un istituto carcerario o la consegna a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurre in carcere, circostanza non verificatasi.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma che sanzionerebbe la sola trasgressione delle prescrizioni della misura, ma la Corte non accoglie l'assunto perché il fatto è stato qualificato come evasione.

  • art. 54 c.p.

    invocato per sostenere la sussistenza dello stato di necessità, anche putativo; la Corte reputa la deduzione generica e incompatibile con la ricostruzione fattuale.

  • art. 385 c.p.

    la Corte ribadisce che l'attenuante richiede la presentazione presso un istituto carcerario o la consegna a un'autorità obbligata a tradurre in carcere; non basta il rientro nel proprio domicilio o la mera visibilità agli agenti.

Massime di principio

  • L'allontanamento dal domicilio quando il soggetto è sottoposto a restrizione domiciliare può integrare il delitto di evasione se il fatto non si esaurisce in una mera inosservanza di prescrizioni, ma realizza una fuoriuscita non autorizzata dallo stato di restrizione.
  • Le censure in cassazione che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate dalla Corte d'appello, senza confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata, sono inammissibili quando risultano generiche o meramente assertive.
  • Lo stato di necessità deve essere allegato e supportato da deduzioni specifiche e coerenti con i fatti accertati; non può essere introdotto in modo apodittico in sede di legittimità se contrasta con la ricostruzione fattuale consolidata.
  • L'attenuante prevista per chi si sottrae alla custodia ma poi si consegna presuppone una vera presentazione a un istituto carcerario o a un'autorità che abbia il dovere di tradurlo in carcere; il semplice rientro nell'abitazione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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