Cassazione Penale, Sentenza n. 07242/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva parzialmente confermato la condanna per più furti in appartamento (consumati o tentati), una ricettazione e, per Sefa e Korriku, una contravvenzione ex art. 707 c.p. Sefa e Korriku hanno denunciato mancanza e contraddittorietà della motivazione e la errata configurazione dell'aggravante della partecipazione di tre persone (art. 624-bis comma 3 e art. 61 n.5 c.p.), nonché la mancata motivazione circa la misura della pena sotto la media edittale. Teta ha dedotto contraddittorietà della motivazione sulla ricettazione, errore di valutazione probatoria sul tentato furto e mancata motivazione sull'esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una rilettura dei fatti e della valutazione probatoria, materia riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto logicamente motivata la decisione di merito in relazione al tentato furto (testimone che vede due persone nascondersi, presenza di una terza in auto, ritrovamento di arnesi, DNA del Teta sugli oggetti in auto, celle telefoniche e chiamate tra gli imputati) e alla ricettazione (confronto percorso GPS/biglietto autostradale, DNA). Ha respinto la censura sulla recidiva valorizzando i precedenti e le modalità del fatto. Ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della pena al di sotto della media edittale senza necessità di motivazione particolare. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usato per dichiarare inammissibili i motivi che chiedono una riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria, non essendo rimessa alla Corte di cassazione la rilettura del compendio probatorio
art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.
art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1-bis e ss.
Disciplina la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale; procedimento seguito per l'esame dei ricorsi
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Aggravante per reati contro il patrimonio per l'uso di strumenti idonei e per la partecipazione plurima: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante sulla base degli elementi probatori (testimonianza, presenza di arnesi, terza persona nell'auto)
Circostanza aggravante collegata alla partecipazione di più persone al reato; interpretata dalla Corte come correttamente accertata dai giudici del merito
Contravvenzione contestata a Sefa e Korriku; la Corte d'appello aveva inoltre dichiarato estinto per prescrizione il reato per alcuni imputati, questione non riformata dalla Cassazione nei termini prospettati dai ricorrenti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025
Riferimenti richiamati per il principio che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e per la regola di calcolo della media edittale che giustifica la minore necessità di motivazione se la pena è sotto la media
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera la valutazione della prova svolta dal giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per contestare la motivazione occorre indicare vizi logico-giuridici specifici e non la semplice preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti o della credibilità dei testimoni
- L'aggravante della partecipazione plurima può essere ritenuta quando risultino elementi concreti (testimonianze, presenza di arnesi, tracce biologiche, riscontri telefonici) che colleghino più soggetti alla stessa azione delittuosa
- La prova della ricettazione può essere supportata da riscontri tecnici come GPS, biglietti autostradali, tabulati e tracce di DNA: l'assenza di tracce su singoli punti (es. volante) può avere spiegazioni alternative e non invalida necessariamente la prova complessiva
- Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale, il giudice non è obbligato a una motivazione particolarmente dettagliata purché rispetti i criteri legali di determinazione della pena e la metodologia consolidata dalla giurisprudenza
- Le eccezioni di prescrizione devono essere formulate con il corretto calcolo dei termini e con argomentazioni giuridiche concrete; semplici affermazioni sulla prescrizione senza adeguata dimostrazione rischiano di essere respinte
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