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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35287/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo di Abruzzese contro il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava contraddittorietà e genericità della motivazione, omissione di valutazioni individualizzanti (in particolare l'assenza di prove di collegamento attuale con il clan nonostante la detenzione dal 2005), mancata considerazione degli esiti del trattamento rieducativo e rilievo eccessivo di elementi già presenti nel decreto ministeriale e del processo 'Reset' ancora sub iudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione non apparente, adeguatamente fondata sugli elementi indicati nel decreto ministeriale: ruolo apicale del ricorrente nel clan denominato 'degli Zingari', perdurante operatività del sodalizio nell'area di riferimento e rilevanza delle conversazioni/colloqui con i familiari come indizi della capacità di mantenere contatti. Le doglianze difensive sono state considerate genericamente confutative e non idonee a dimostrare violazione di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge n. 354 del 26/07/1975 (Ordinamento penitenziario)

    commi 2 e seguenti; comma 2-bis

    disciplinano l'adozione e la proroga del regime penitenziario differenziato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Richiedono non la certezza probatoria ma una previsione prognostica basata su elementi che indichino collegamenti con associazioni criminali; per la proroga va valutata la 'capacità' di mantenere collegamenti, considerando vari parametri (profilo criminale, ruolo, operatività dell'associazione, nuovi procedimenti, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari) e affermano che il mero decorso del tempo non esclude tale capacità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    consente il ricorso per cassazione per motivi di contraddittorietà o illogicità della motivazione; il ricorso in questo caso era fondato su tale motivo ma è stato ritenuto infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la statuizione sulle spese e per la condanna del ricorrente al pagamento di somme in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Cass. Sez. 1 e altre)

    es. Sez. 1 n. 18434/2021, Sez. 1 n. 4857/2016, Sez. 1 n. 22721/2013, e altre indicate in motivazione

    confermano che l'accertamento ai fini dell'art. 41-bis è prognostico e non richiede prova di responsabilità penale; delineano i parametri di valutazione per la proroga e limitano il sindacato di legittimità alla presenza di motivazione apparente o violazione di legge.

Massime di principio

  • La valutazione per l'applicazione o la proroga dell'art. 41-bis è prognostica: non richiede certezza probatoria ma elementi che rendano ragionevole la previsione di collegamenti con la criminalità organizzata.
  • Parametri rilevanti nella valutazione includono il ruolo ricoperto nell'associazione, l'ampiezza e la stabilità delle relazioni, la perdurante operatività del sodalizio e indizi di contatti esterni (es. colloqui, comunicazioni), oltre agli esiti del trattamento; nessun singolo parametro è necessariamente decisivo e il semplice decorso del tempo non esclude automaticamente la 'capacità' di collegamento.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere non apparente: è sufficiente che indichi e spieghi i dati ritenuti rilevanti e il loro rapporto con il presupposto di legge; la mera riproduzione di dati ministeriali non è automaticamente viziosa se gli elementi risultano adeguati e non fittizi.
  • In Cassazione il sindacato è principalmente di natura legale: si esamina la presenza di violazione di legge o di motivazione apparente, ma non si procede a un riesame del merito probatorio o a una rivalutazione sommaria degli elementi di fatto.
  • Le censure generiche e non specificamente ancorate a profili di illegittimità procedurale o di motivazione apparente hanno scarse probabilità di successo; per essere efficaci le doglianze devono individuare concretamente lacune logiche o violazioni di norma nella decisione impugnata.

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