Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41905/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Castrovillari che ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra sedici sentenze definitive per reati contro il patrimonio (ricettazione, furto tentato e consumato, rapina e truffa). Il ricorrente deduceva omogeneità del bene giuridico offeso, contiguità spazio-temporale di gruppi di reati, una comune causale riconducibile a condizioni psichiatriche patologiche e la possibilità di riconoscere la continuazione anche per singoli gruppi di reati (in particolare: otto reati di ricettazione e sei di furto). Contestava la valutazione del Tribunale che aveva dato rilievo alla distanza temporale e spaziale tra alcuni fatti e alla diversa modalità (es. truffa online) e aveva ritenuto che il comportamento fosse espressione di una tendenza abituale a delinquere anziché di un "disegno criminoso" unitario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza del ricorrente. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, programmazione iniziale dei reati) e ha rilevato che grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici e concreti per dimostrare il medesimo disegno criminoso o, se del caso, la continuazione parziale per gruppi di reati. Ha ritenuto la motivazione del Giudice dell'esecuzione non manifestamente illogica: il Tribunale ha valorizzato l'eterogeneità della truffa online rispetto agli altri reati, le diverse modalità e i diversi beni sottratti, il fatto che alcune condotte sono state commesse dopo interventi giudiziari e il carattere generico e non dettagliato della richiesta di riconoscimento di continuazione parziale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento di dati sensibili per motivi di salute.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla disciplina della continuazione/concorsualità: la Corte aiuta a delimitare il concetto di "disegno criminoso" unitario e la necessità di una unità di ideazione tra i reati

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al Giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; la Corte evidenzia l'onere, a carico dell'istante, di allegare elementi specifici e concreti a supporto della richiesta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un "disegno criminoso" unitario: non basta la mera reiterazione o l'identità della tipologia di reato.
  • Grava sul ricorrente l'onere di allegare, fin dall'istanza al giudice dell'esecuzione, elementi specifici e concreti (contiguità temporale e spaziale, analogia delle modalità, causa comune, programmazione iniziale) per ottenere il riconoscimento, anche parziale, della continuazione.
  • La contiguità cronologica è un indice rilevante ma non decisivo: anche in presenza di un lungo arco temporale è possibile il riconoscimento parziale per gruppi contigui, purché tale possibilità sia esplicitamente dedotta e documentata dall'interessato.
  • Differenze nelle modalità operative, nella tipologia dei beni sottratti o l'introduzione di modalità "nuove" (es. truffa online) possono ostare al riconoscimento della continuazione, se ostensive di un modus operandi eterogeneo.
  • La semplice abitualità a delinquere o una dipendenza/condizione patologica non sostituiscono la prova di una progettazione iniziale dei reati: le condizioni psichiatriche vanno documentate e dimostrate nella loro rilevanza causale rispetto al disegno criminoso.
  • Il Giudice dell'esecuzione può discostarsi da valutazioni compiute in sede di cognizione, ma deve motivare in modo adeguato il diverso apprezzamento rispetto al quadro probatorio e giuridico emergente dalle sentenze dedotte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.