Cassazione Penale, Ordinanza n. 07119/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa valutazione delle censure difensive, sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse fondata su un compendio probatorio inidoneo a superare il ragionevole dubbio e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle prove e dei fatti. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo e il quarto motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 709 c.p. e, in via subordinata, nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Con il quinto motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati, osservando che molte doglianze erano mera reiterazione di questioni già disattese in appello e che la motivazione di merito era congrua e priva di vizi logici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata aveva adeguatamente spiegato l'affermazione di responsabilità. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, evidenziando che la Corte di appello aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione della durata dell'occupazione e che tale valutazione discrezionale era correttamente motivata. I motivi sulla riqualificazione giuridica sono stati considerati non specifici, perché meramente ripetitivi di deduzioni già proposte in appello. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto insindacabile e comunque sorretto da motivazione immune da illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice deve motivare sugli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti quelli astrattamente valutabili.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. orientano la valutazione della particolare tenuità del fatto e della commisurazione del trattamento sanzionatorio; rientra nel potere discrezionale del giudice di merito apprezzarne modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
La richiesta di riqualificazione nell'ipotesi attenuata è stata ritenuta non specifica e non deducibile in cassazione perché meramente reiterativa di questioni già esaminate e respinte in appello.
La richiesta di riqualificazione nella contravvenzione richiamata è stata ritenuta non specifica e quindi non esaminabile nel merito, perché priva di una critica argomentata alla decisione di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione storica dei fatti, salvo vizi realmente rilevanti della motivazione.
- La censura di motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione tra la valutazione difensiva e quella del giudice di merito, senza evidenziare un vero vizio logico-giuridico.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va apprezzata attraverso una valutazione complessiva dei criteri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi e motivi sulle modalità del fatto e sulla sua gravità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- Le doglianze che ripropongono senza reale critica le stesse questioni già respinte in appello possono essere dichiarate non specifiche e quindi inammissibili in cassazione.
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