Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia a carattere interdittivo, connessa comunicazione di avvio del procedimento e verbale del Gruppo Interforze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo il 23 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione del quadro informativo posto a fondamento dell'interdittiva. La società ha censurato, in particolare, la valutazione prefettizia relativa al rischio di condizionamento mafioso e ha dedotto l'illegittimità degli atti presupposti, tra cui la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e il verbale del Gruppo Interforze. In sede cautelare il giudice ha esaminato la fondatezza delle censure alla luce dei dati concernenti la gestione dell'impresa, le cointeressenze con attività riconducibili a un determinato gruppo familiare, la mancata dissociazione dal contesto criminoso, le relazioni familiari, i contatti con esponenti apicali di Cosa Nostra, i collegamenti con imprese ritenute inquinate e le dinamiche dell'esercizio dell'attività aziendale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non presentasse sufficienti elementi di fondatezza. Il compendio informativo raccolto dalla Prefettura è stato ritenuto idoneo a evidenziare un'inequivoca compromissione dell'impresa, sia sotto il profilo della gestione riconducibile a logiche claniche e delle cointeressenze economiche, sia sotto quello della mancata dissociazione dal contesto criminoso. Il giudice ha valorizzato anche la storia economico-criminale del gruppo di riferimento e le recenti risultanze di polizia giudiziaria confluite in provvedimenti cautelari penali per associazione mafiosa e reati connessi. Gli elementi sono stati considerati ragionevolmente, coerentemente, in modo chiaro e aggiornato, nel rispetto del contraddittorio procedimentale. La Prefettura ha ricostruito un quadro autonomo rispetto alla valutazione del giudice penale, secondo la regola del più probabile che non, dal quale emerge un'elevata esposizione dell'impresa al pericolo di condizionamento mafioso. L'interesse privato è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell'ordine pubblico economico e della legalità delle attività commerciali. È stata inoltre esclusa, allo stato, l'applicazione della prevenzione collaborativa, in ragione del peso specifico degli indizi nel contesto geo-economico-criminale considerato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La comunicazione prefettizia richiamata nel giudizio è indicata come atto presupposto dell'informativa interdittiva; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, che il TAR ha esaminato e respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'informativa antimafia interdittiva supera il primo sommario esame di legittimità quando il compendio informativo prefettizio evidenzia, in modo ragionevole, coerente, attuale e complessivo, relazioni familiari, contatti con esponenti mafiosi, collegamenti con imprese inquinate, cointeressenze economiche e dinamiche aziendali idonee a configurare un pericolo di condizionamento mafioso.
  • La valutazione prefettizia antimafia è autonoma e distinta rispetto all'accertamento penale: il rischio di infiltrazione può essere ritenuto sussistente secondo la regola del più probabile che non, senza che sia necessario un definitivo accertamento della responsabilità penale.
  • La mancata dissociazione dell'impresa dal contesto criminoso di riferimento può concorrere, insieme agli altri elementi informativi, alla dimostrazione del pericolo di condizionamento mafioso, soprattutto quando sia valutata in rapporto alla storia economico-criminale del gruppo e a recenti risultanze investigative.
  • La prevenzione collaborativa non costituisce una misura necessariamente applicabile quando il peso complessivo degli indizi, valutato nel relativo contesto geo-economico-criminale, evidenzi un rischio di infiltrazione mafiosa particolarmente intenso.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse dell'impresa colpita dall'interdittiva può recedere rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.