Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06527/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari pendenti davanti al Tribunale di Verbania contro i debitori. Uno dei creditori procedenti aveva rinunciato agli atti; successivamente, nell'ambito della vendita telematica del bene pignorato, era stata presentata una sola offerta e il giudice dell'esecuzione, nonostante la successiva rinuncia anche dell'altro creditore procedente e la richiesta di estinzione, aveva rigettato l'istanza di estinzione ritenendola tardiva e aveva dichiarato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'unico offerente, poi individuato come aggiudicatario effettivo tramite electio amici. I debitori e il creditore rinunciante avevano reclamato il provvedimento; il Tribunale aveva dichiarato estinte le procedure ma aveva fatto salva l'aggiudicazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, per far valere l'inefficacia dell'aggiudicazione derivante dall'estinzione della procedura, il mezzo esperibile fosse l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e aveva quindi respinto il gravame dei debitori. Nel ricorso per cassazione i debitori hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 617, 629, 630, 632 c.p.c. e dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., sostenendo che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di estinzione sono impugnabili esclusivamente con reclamo ex art. 630 c.p.c., e che tale rimedio deve poter investire anche gli effetti consequenziali dell'estinzione, compresa l'inefficacia dell'aggiudicazione; con il secondo motivo hanno dedotto che il reclamo non poteva essere dichiarato inammissibile, perché l'atto, pur denominato reclamo, conteneva i requisiti sostanziali dell'opposizione agli atti esecutivi e avrebbe dovuto essere convertito/riqualificato. L'aggiudicatario ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la compensazione disposta in appello e la motivazione ritenuta apodittica sulla novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il principio per cui tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono impugnabili esclusivamente con reclamo ex art. 630 c.p.c., e che tale rimedio è idoneo a investire anche gli atti esecutivi compiuti dopo il verificarsi della causa di estinzione non dichiarata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per la decisione sul merito e sulle spese. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. È stato parimenti assorbito il ricorso incidentale sulle spese. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio di esclusività del reclamo ex art. 630 c.p.c. per i provvedimenti sull'estinzione e regolando nuovamente anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    non è il mezzo esclusivo per contestare gli atti esecutivi compiuti dopo una causa di estinzione già verificatasi ma non dichiarata; non è il rimedio corretto per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di estinzione

  • art. 629 c.p.c.

    richiamato nel quadro dei rimedi contro i provvedimenti incidenti sull'estinzione della procedura esecutiva

  • art. 630 c.p.c.

    tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo

    costituisce il rimedio esclusivo contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di estinzione, a prescindere dal fatto che l'istanza sia accolta, respinta o non decisa; il reclamo può investire anche gli atti successivi alla causa estintiva non dichiarata

  • art. 632 c.p.c.

    l'estinzione del processo esecutivo produce l'inefficacia degli atti successivi, compresa l'aggiudicazione, secondo la disciplina richiamata dalle parti

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla vendita forzata telematica e agli effetti dell'estinzione sulla procedura di vendita

  • art. 615 c.p.c.

    citato dalla Corte solo per escludere che l'opposizione all'esecuzione sia il rimedio utilizzabile per contestare l'improseguibilità della procedura dopo la causa di estinzione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della decisione

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti a sostegno della validità dell'atto in ragione del raggiungimento dello scopo

  • art. 157 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di sanatoria delle nullità processuali

  • art. 1424 c.c.

    richiamato in via analogica per sostenere la conversione dell'atto processuale

  • artt. 50-bis, 50-ter, 50-quater, 281-septies, 281-octies e 281-nonies c.p.c.

    citati nel secondo motivo in relazione al regime processuale e alla validità/riqualificazione dell'atto

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla conversione/rimessione degli atti al giudice competente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • In materia di esecuzione forzata, tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi all'estinzione della procedura sono impugnabili esclusivamente con reclamo ex art. 630 c.p.c., indipendentemente dal contenuto positivo o negativo del provvedimento e anche in caso di omissione di pronuncia.
  • Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è il rimedio idoneo non solo a censurare la declaratoria o il diniego di estinzione, ma anche a far valere l'inefficacia degli atti esecutivi compiuti successivamente al verificarsi della causa estintiva non dichiarata.
  • Quando l'ordinamento prevede un rimedio speciale ed esclusivo per i provvedimenti sull'estinzione dell'esecuzione, non è consentito frammentare la tutela tra diversi mezzi di impugnazione per contestare, separatamente, l'estinzione e gli effetti consequenziali immediati dello stesso evento processuale.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione va compiuta in coerenza con la funzione sostanziale dell'atto e con il sistema dei rimedi processuali, ma nel caso concreto la Corte ha risolto la controversia sulla base della specialità ed esclusività del reclamo ex art. 630 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.