Cassazione Penale, Sentenza n. 28890/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una cooperativa fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale, in relazione al fallimento dichiarato nel 2019. Le condotte contestate consistevano in prelievi dai conti della società per oltre 1.130.000 euro, dal 2014 fino al fallimento, e nella sottrazione o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la qualifica di amministratore di fatto e la riferibilità delle somme prelevate al solo coimputato dichiarante, senza valorizzare adeguatamente altri dati: i bonifici in favore della moglie e del fratello dell'amministratore formale, i rapporti economici con altra società riconducibile a quest'ultimo, e le dichiarazioni di commercialista e dipendenti, che a suo dire lo descrivevano solo come organizzatore operativo e non come gestore apicale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che i motivi miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di una doppia conforme. Ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che non si era basata sulle sole dichiarazioni del coimputato, ma su un quadro convergente di elementi: dichiarazioni del coimputato, accertamenti di polizia giudiziaria, riferimenti del commercialista e deposizioni di dipendenti, tutti indicativi di un inserimento stabile e organico nella gestione sociale e dell'esercizio continuativo di poteri direttivi. Ha inoltre escluso che i bonifici richiamati dalla difesa potessero smentire la distrazione contestata, trattandosi di operazioni diverse e giustificate; ha chiarito che l'eventuale ruolo non meramente formale dell'amministratore di diritto non esclude quello di amministratore di fatto del ricorrente. Conseguentemente ha confermato la condanna e disposto il pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata per riportare solo i passaggi essenziali del motivo di ricorso nel testo della sentenza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione e dedotto travisamento della prova.
Richiamato implicitamente nella valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle dichiarazioni, nel quadro dell'apprezzamento di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione sia non manifestamente illogica, non contraddittoria e non apparente.
- In presenza di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano reciprocamente e possono essere lette come un unico apparato argomentativo, purché la decisione di appello risponda alle censure specifiche e confermi con autonomo vaglio critico il nucleo essenziale della ricostruzione probatoria.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un insieme convergente di indici fattuali: inserimento stabile e organico nella gestione, esercizio continuativo di poteri direttivi, interlocuzione con professionisti e dipendenti, e disponibilità sostanziale delle risorse aziendali.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sistematica distrazione di somme dai conti sociali, priva di giustificazione economico-contabile, può fondare la responsabilità anche quando l'amministratore di diritto non sia una mera figura apparente, essendo compatibile un concorso gestorio tra amministratore formale e amministratore di fatto.
- Il travisamento della prova non può essere affermato mediante la semplice proposta di una lettura alternativa delle deposizioni; occorre individuare un effettivo errore percettivo o di rappresentazione del contenuto probatorio, mentre la diversa interpretazione del significato delle testimonianze resta preclusa in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28650/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28651/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28654/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →