Cassazione Penale, Sentenza n. 27244/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spaziano ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile degli illeciti previsti dagli artt. 589 bis, 589 ter e 337 c.p. e art. 189, comma 7, d.lgs. n.285, deducendo tre censure: (1) errore sulla qualificazione della colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.), sostenendo che i giudici avrebbero valutato la prevedibilità astratta dell'evento e non la concreta previsione richiesta dalla colpa con previsione; (2) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589 ter c.p. (fuga/omissione di soccorso aggravata), con l'argomento che non sarebbe sufficiente il mero allontanamento materiale ma occorrerebbe la volontà consapevole di sottrarsi alle responsabilità e all'identificazione; (3) mancato riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 c.p.) in relazione alla condotta di fuga e al reato di cui all'art.189, comma 7, CdS, poiché l'imputato avrebbe agito per paura per la propria incolumità e in tutto avrebbe tentato di evitare il contatto con i manifestanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che: (1) l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p. (colpa cosciente) richiede la prova della previsione concreta dell'evento e non la mera prevedibilità astratta, ma ha ritenuto che nel caso concreto esistessero elementi sintomatici sufficienti (visibilità e percezione dei manifestanti, finestrino aperto con urla evidenti, andatura a singhiozzo con accelerazioni e clacson, ammissione telefonica dell'imputato) dai quali inferire la previsione concreta dell'investimento; (2) ai fini dell'art. 589 ter c.p. è sufficiente l'allontanamento dal luogo del sinistro idoneo a ostacolare l'identificazione o la ricostruzione del fatto, indipendentemente dalle cause soggettive della fuga: nel caso Spaziano si allontanò aumentando la velocità, percorrendo molti chilometri e chiamando le forze dell'ordine solo dopo circa 22 minuti e dopo consulti, configurando la fattispecie aggravata; (3) lo stato di necessità è escluso perché il pericolo per l'incolumità dell'imputato era stato in sostanza creato volontariamente dallo stesso (forzando il cordone dei manifestanti) e perché esistevano alternative lecite (restare nella cabina o chiedere l'intervento delle forze di polizia presenti). Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della sentenza di appello (pena riformulata in anni 4 di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, con conferma delle statuizioni nel resto e revoca della costituzione di parte civile di talune persone).
Norme richiamate
art. 61 n. 3 cod. pen. (colpa con previsione)
La circostanza aggravante si integra quando, nei delitti colposi, l'agente abbia concretamente previsto l'evento pur confidando di evitarlo; non è sufficiente la mera prevedibilità astratta, ma è necessario dimostrare la previsione concreta mediante elementi sintomatici.
art. 589 bis cod. pen. (omicidio stradale)
Norma base della responsabilità penale per omicidio stradale; qui considerata nel suo combinato disposto con l'art. 589 ter per la configurazione del reato complesso.
art. 589 ter cod. pen. (circostanza aggravante relativa alla fuga)
L'aggravante si realizza quando, dopo aver causato un sinistro con danno alle persone, il conducente si allontana in modo idoneo a impedire o ostacolare l'accertamento dell'identità, del veicolo e delle modalità dell'incidente; la giurisprudenza ritiene rilevante l'allontanamento materiale a prescindere dalle motivazioni soggettive.
art. 189 Codice della Strada (comma 6 e comma 7)
Comma 6 disciplina l'obbligo di fermarsi e le sanzioni per la fuga; comma 7 riguarda omissione di soccorso. Nel caso i reati previsti dal codice della strada possono concorrere e integrarsi nel reato complesso di cui agli artt. 589 bis/ter.
art. 54 cod. pen. (stato di necessità)
La causa di giustificazione richiede che il pericolo sia attuale, grave, non volontariamente causato dall'agente e non altrimenti evitabile; se il pericolo deriva da una condotta volontaria dell'agente (anche se imprudente) o era evitabile con mezzi leciti, l'esimente non opera.
art. 84 cod. pen. (reato complesso)
Il combinato disposto degli artt. 589 bis e 589 ter configura un reato complesso: l'elemento omissivo (fuga) può costituire circostanza aggravante del reato principale; le cause di giustificazione devono riferirsi al reato nella sua interezza per estendersi al reato complesso.
Stabilisce che la causa estintiva di un reato che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso non si estende automaticamente al reato complesso, salvo eccezioni previste dalla legge.
Prevede regole procedurali relative al reato complesso; citato nel quadro teorico sull'unitarietà del reato complesso e sulle sue conseguenze processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 195/2023
Richiamata per il principio che la condotta di fuga esprime una determinazione cosciente a non assumersi la responsabilità e un particolare disvalore, essendo funzionale all'impunità; rafforza la rilevanza oggettiva della fuga.
Massime di principio
- Per la configurazione della colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.) non basta la prevedibilità astratta dell'evento: il giudice deve indicare elementi sintomatici da cui desumere la previsione concreta da parte dell'agente (visibilità, percezione, comportamento del conducente, ammissioni, ecc.).
- L'allontanamento dal luogo dell'incidente è, di per sé, elemento rilevante per l'aggravante relativa alla fuga/omissione di soccorso (art. 589 ter c.p./art.189 CdS): le motivazioni soggettive che hanno indotto la fuga non sono decisive per escluderla, salvo prova che la condotta non abbia avuto efficacia ostativa all'accertamento.
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) è escluso quando il pericolo è stato volontariamente o colposamente causato dall'agente o era evitabile con mezzi leciti (es. restare nella cabina o chiedere l'intervento delle forze dell'ordine): la difesa deve allegare e provare l'inevitabilità del pericolo.
- Nel reato complesso (es. omicidio stradale aggravato dalla fuga) le cause di giustificazione si valutano rispetto al reato unitario risultante dal combinato disposto; non è sufficiente riferirle a una sola componente se non estendibili all'interezza del reato complesso.
- Elementi probatori indiretti (filmati, testimonianze, comportamento di guida, rumori/urla percepibili, ammissioni telefoniche) possono essere valutati congiuntamente per ricostruire l'atteggiamento psicologico dell'agente e la concreta previsione dell'evento.
- Nella responsabilità stradale il conducente risponde anche per il comportamento imprudente altrui purché questo rientri nella prevedibilità: la prevedibilità del comportamento di terzi può essere considerata nella valutazione complessiva della colpa.
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