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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29665/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bartoli era stato condannato per il reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia) perché, mediante una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, aveva incolpato falsamente Iannone (indicato anche come "Ianni" nel provvedimento) di ricettazione e di falso in titolo di credito. Secondo l'accusa, Bartoli aveva ceduto l'assegno a terzi per ottenere un prestito e quindi denunciato lo smarrimento attribuendo il fatto a Iannone. In cassazione il difensore ha dedotto vizi cumulativi di violazione di legge, carenza di motivazione e travisamento della prova, sostenendo in particolare che non risultava alcun rapporto tra Bartoli e Iannone (che peraltro aveva precedenti) e che Bartoli aveva da subito dichiarato, anche nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., di aver predisposto l'assegno senza indicazione del beneficiario per consegnarlo a Gianluca Cristofanilli; circostanza che, a suo avviso, la Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico volto a ottenere una diversa valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e priva di vizi logico-giuridici, avendo valutato come non credibile e priva di riscontri la versione difensiva (compresa quella resa ai sensi dell'art. 415-bis) e avendo invece dato rilievo alla credibilità della versione di Iannone, alla restituzione del denaro da parte del teste, e alle deposizioni (in particolare di Getchev) che ricostruivano la girata e il passaggio dell'assegno fino al deposito in banca. La cassazione ha inoltre ricordato la linea giurisprudenziale secondo cui configura calunnia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno dopo che il denunciante ha consegnato il titolo a un terzo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    La norma punisce la calunnia: chi denuncia falsamente un reato imputandolo a una persona che sa innocente. Nel caso concreto la condotta rientra nella fattispecie perché la denuncia di smarrimento dell'assegno era strumentale ad accusare falsamente un'altra persona di ricettazione e falso.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio; la Corte ha ritenuto la spiegazione fornita dall'imputato (di aver predisposto l'assegno senza beneficiario per consegnarlo a un terzo) illogica e priva di riscontri probatori, e dunque non idonea a compromettere la valutazione di responsabilità.

  • Sez. 2, n. 14145 del 09/02/2018 (Nicolosi, Rv. 272756) - giurisprudenza

    Principio interpretativo richiamato: integra calunnia la denuncia di smarrimento di un assegno compiuta dopo che il denunciante ha consegnato il titolo a un altro soggetto; la Corte ha fatto applicazione di questo indirizzo per qualificare la condotta del ricorrente.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare ammende per ricorsi privi di profili di ammissibilità: la Corte di cassazione ha disposto la condanna alla somma a titolo di ammenda ritenendo che l'inammissibilità del ricorso sia compatibile con l'applicazione della sanzione anche senza che si configuri la totale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove: i motivi generici che mirano a differente lettura probatoria sono inammissibili.
  • La calunnia può configurarsi anche mediante una "falsa denuncia di smarrimento" di un titolo (assegno) quando tale denuncia segue la consegna del titolo a terzi, poiché la denuncia risulta strumentale a incolpare un innocente.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio (anche ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.) devono trovare riscontri specifici per essere considerate idonee a riformare una decisione: mere affermazioni non corroborate possono essere ritenute illogiche e ininfluenti.
  • La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nel valutare la credibilità dei testi e la coerenza delle versioni; la cassazione interviene solo se la motivazione è carente o irragionevole.
  • È possibile la condanna del ricorrente al pagamento di ammende per ricorsi inammissibili quando sussistono profili di colpa o di temerarietà nella proposizione del gravame, secondo l'indirizzo richiamato dalla giurisprudenza costituzionale.

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