Cassazione Penale, Ordinanza n. 31105/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorrente avesse proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 14/10/2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riguardavano: A) e B) il giudizio di responsabilità; C) e D) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché il profilo della recidiva; E) e F) il diniego della pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, oltre a rilevare che la censura sulla recidiva era stata sollevata per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto i motivi generici e già disattesi in appello.
La recidiva è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, quindi la relativa censura non era scrutinabile nel merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi generici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- È inammissibile in cassazione la doglianza che introduce per la prima volta un motivo non dedotto nei gradi precedenti, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive può essere censurato in cassazione solo con argomenti specifici e non reiterativi, idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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