Cassazione Penale, Ordinanza n. 13923/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28/06/2024. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che i motivi erano quattro: con il primo, formalmente dedotto come violazione di legge, si contestava in realtà la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle emergenze istruttorie, sostenendo implicitamente l'insussistenza o comunque l'erronea valutazione del concorso nella vicenda; con il secondo si lamentava la mancanza di motivazione sulla recidiva; con il terzo si chiedeva la declaratoria di prescrizione del reato; con il quarto si censurava il trattamento sanzionatorio. La Corte reputa il primo motivo non scrutinabile perché volto a rivalutare il merito, il secondo manifestamente infondato per la presenza di motivazione sui precedenti penali e sulla pericolosità sociale, il terzo generico perché non accompagnato da una compiuta rappresentazione della sequenza procedimentale utile a far maturare il termine prescrizionale, e il quarto anch'esso generico e privo di specifico nesso critico con la motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene indicato nel testo il reato specificamente contestato, ma la decisione conferma la tenuta della sentenza di appello sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto a recidiva e pena, senza entrare nel merito delle doglianze per difetto di specificità e per impropria richiesta di rivalutazione del fatto.
Norme richiamate
Il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; le censure devono restare nei limiti del sindacato di legittimità e avere specificità critica rispetto alla motivazione impugnata.
La recidiva può essere motivata valorizzando i numerosi precedenti penali e la conseguente negativa personalità dell'imputato, oltre alla persistenza e crescita della pericolosità sociale.
La deduzione della prescrizione richiede una compiuta allegazione della sequenza procedimentale e degli elementi necessari a verificare il maturare del termine; una censura generica è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio.
- La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o assertive non consentono il controllo di legittimità.
- La recidiva è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza i precedenti penali e ne trae un giudizio negativo sulla personalità e sulla pericolosità sociale dell'imputato.
- La questione della prescrizione deve essere supportata da una compiuta allegazione dei dati processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i rilievi mossi alla sentenza di merito, altrimenti la Corte non è posta in condizione di esercitare il sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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